Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

La Regione Lombardia ha soppresso la c.d. “fase sperimentale acustica” prevista dal comma 2 dell’articolo 7 della L.R. n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” sostituendola con apposite e nuove “Linee Guida” per la verifica in opera del rispetto dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Dette Linee Guida saranno adottate con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Suggerimento n. 489/127 del 18 giugno 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 155/2020

 

La Regione Lombardia, in relazione ai progetti di nuove costruzioni che devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici, ha introdotto, con l’art. 22 della Legge n. 11/2020,  un nuovo comma 5 all’articolo 7 della LR 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”, che stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, saranno adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica in opera del rispetto dei “requisiti acustici degli edifici” e delle “sorgenti sonore interne”.

Queste novità riguardanti la verifica in opera dei “requisiti acustici degli edifici” e delle “sorgenti sonore interne” sono state previste nella nuova Legge Regionale di Semplificazione 2020 che il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato tramite la pubblicazione della Legge Regionale n. 11 del 21 maggio 2020sul Bollettino Ufficiale n .22, Supplemento, del 25 maggio 2020.

La “Legge di Semplificazione 2020”, al titolo III “Ambito territoriale”, oltre all’acustica degli edifici, modifica anche altri e diversi provvedimenti regionali in materia di demanio idrico fluviale, trasporti, valutazione ambientale strategica, autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera. Per detti temi seguiranno successivi e specifici Suggerimenti ad hoc.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 305/2011, del 9 marzo 2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Inoltre, fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare sette requisiti di base delle opere di costruzione (vedi allegato) per una durata di servizio economicamente adeguata.

Specificatamente per la “protezione contro il rumore” il Punto 5 dei citati sette requisiti base delle opere di costruzione dispone che le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Sarà nostra cura tenervi informati in occasione della pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione della Giunta regionale riguardante l’adozione delle citate “Linee Guida Acustica”.

 

 

 

 

 


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