RENTRI - Pratica di cancellazione per i soggetti non obbligati entro il 30 marzo 2026

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026) ha previsto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per un serie di soggetti. Questi ultimi devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, la pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026.

Suggerimento n.83/33 del 4 febbraio 2026


Informiamo i soci che attraverso un comunicato pubblicato sul portale RENTRI il 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica ha reso noto che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026), sono tenuti a presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, la pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026.

Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.

Alle domande presentate dopo il 30 marzo 2026, invece, si applicano le disposizioni dell’art. 12, commi 6 e 7, del DM n. 59/2023, con efficacia della cancellazione a partire dall’anno solare successivo.

Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre precisato che non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.


Referenti

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