RENTRI – Nuove modalità operative per la gestione del Formulario digitale in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale che definisce le Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.

Suggerimento n.453/128 del 15 settembre 2026


Informiamo i soci che è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026 recante le Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

In particolare, l’Allegato 1 definisce il degrado temporaneo come una condizione, rilevata anche attraverso i sistemi automatici di monitoraggio del RENTRI, nella quale una o più funzionalità a supporto della gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative durante l’orario di disponibilità del servizio, determinando l’impossibilità di proseguire normalmente le attività.

Il decreto individua tre casi operativi:

  1. impossibilità di compilare, emettere o firmare il FIR digitale;
  2. impossibilità di aggiornare o sottoscrivere il FIR durante il trasporto;
  3. impossibilità di aggiornare o sottoscrivere il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario.

Nel primo caso, l’operatore può utilizzare un FIR cartaceo secondo le modalità previste dal D.M. n. 59/2023.

Nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.

Per questi FIR non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI. Il decreto suggerisce, inoltre, di disporre preventivamente di un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi vidimati.

Se, invece, non è possibile aggiornare o sottoscrivere digitalmente il FIR durante il trasportoil trasportatore può integrare la stampa del formulario e sottoscriverla con data e firma autografa.

La stessa procedura può essere adottata dal destinatario quando il degrado impedisce l’accettazione, l’aggiornamento o la sottoscrizione digitale del FIR all’arrivo dei rifiuti. In entrambi i casi, la stampa assume il regime del formulario cartaceo.

Nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.

Anche per questi formulari non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI.

L’operatore che ricorre alle misure di emergenza deve disporre di almeno un’evidenza del degrado generata dal sistema RENTRI, come:

  • codici di risposta o messaggi restituiti dai servizi di interoperabilità API;
  • messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al FIR digitale.

Screenshot e ticket di assistenza possono essere allegati come elementi facoltativi e integrativi.

La dichiarazione contenuta nell’Appendice al decreto, corredata da almeno un’evidenza del degrado, deve essere inviata via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del problema. La documentazione deve essere conservata e resa disponibile in caso di controllo.

Infine, quando la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario cartaceo, il trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore, dopo la cessazione del degrado e comunque tempestivamente. La comunicazione avviene tramite i servizi RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori o tramite interoperabilità


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Tags: Rifiuti