RENTRI - La presenza dei sistemi di geolocalizzazione va attestata entro il 30 giugno 2026
Con la Delibera n. 1 del 24 marzo 2026, l’Albo Nazionale Gestori ambientali ha fornito nuove indicazioni sui sistemi di geolocalizzazione, che devono essere presenti sugli autoveicoli dei soggetti obbligati al RENTRI.
Suggerimento n.184/62 del 31 marzo 2026
Informiamo i soci che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Delibera n. 1 del 24 marzo 2026 recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59“.
Con la Delibera in parola, sono state aggiornate le modalità e le tempistiche per l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
In particolare, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali prende atto dello slittamento disposto dalla Legge c.d. Milleproroghe, che ha prolungato fino al 30 giugno 2026 la finestra per l’adeguamento ai nuovi requisiti tecnici per l’iscrizione in categoria 5.
Le istanze che dimostrino il possesso di sistemi di geolocalizzazione dovranno essere inviate per via telematica dal legale rappresentante dell’impresa. A partire dal 1° luglio 2026 gli enti e le imprese dovranno attestare la presenza dei sistemi all’atto dell’iscrizione o contestualmente alla richiesta di variazione del parco veicolare relativamente ai mezzi iscritti in categoria 5 per il trasporto dei soli rifiuti pericolosi.
Con la successiva Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, è stato altresì chiarito che i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte e che gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando l’obbligo di attestazione entro e non oltre il 30 giugno 2026.