RENTRI - Indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni

Sono disponibili sul portale RENTRI le istruzioni operative per il pagamento delle sanzioni relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico e alla trasmissione incompleta o tardiva dei dati.

Suggerimento n.221/70 del 21 aprile 2026


Informiamo i soci che il 15 aprile 2026 è stato pubblicato sul portale RENTRI l’avviso con le modalità operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Le indicazioni sono rivolte sia ai soggetti sanzionati sia agli Enti accertatori.

I versamenti devono essere effettuati a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul capitolo 0/2592/40. Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:

  • codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
  • intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella causale va indicato: “Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006, di cui al provvedimento n. ____”.

Si ricorda che sono obbligati a iscriversi al RENTRI solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi e quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico e a presentare la dichiarazione MUD, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. e) del D.M. n. 59 del 2023, nello specifico:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi non devono iscriversi al RENTRI.


Referenti

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Tags: Rifiuti