Regolamento REACH: formazione sull’uso in sicurezza dei diisocianati
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 sono state introdotte restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati.
Suggerimento n. 305/50 del 6 giugno 2023
I diisocianati sono usati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori ed applicazioni, compreso il settore edile. I prodotti che possono contenere diisocianati sono ad esempio schiume poliuretaniche, materie plastiche, induritori per vernici e adesivi.
L’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determina asma nei lavoratori e, pertanto, l’Unione Europea ha inteso limitarne l’uso in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione.
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 252/24 – 04/08/2020), che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze che li contengono.
La normativa prevede in particolare che i diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- | la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o |
- | il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. |
Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti (preposti).
La formazione dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Il Regolamento non fornisce tuttavia indicazioni su durata della formazione e modalità per effettuarla. La materia, pur inerente al REACH, riguarda anche temi di salute e sicurezza e quest’ultima è ampiamente regolamentata; risulta quindi necessario che i Ministeri competenti, già da tempo coinvolti, chiariscano le corrette modalità di effettuazione dei corsi e se questi dovranno essere eseguiti tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi Stato Regioni, ovviamente ottemperando a quanto previsto nella suddetta restrizione.
Anche ESEM-CPT si sta attivando per programmare ed erogare tali attività formative nel nostro settore.