Regolamento Edilizio Unico – Intesa conferenza unificata

Raggiunta l’intesa tra Governo, Regioni e Comuni sullo schema di Regolamento Edilizio tipo

Suggerimento n.20/3 del 10 gennaio 2017


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 novembre 2016, n. 268, l’Intesa del 20 ottobre 2016 con cui il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato lo Schema di Regolamento Edilizio tipo, previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, in base alla modifica introdotta dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (il cosiddetto decreto “Sblocca Italia”).

I Regolamenti Edilizi Comunali sull’intero territorio sono caratterizzati dall’eterogeneità nell’articolazione e nei contenuti, anche a causa della diversa definizione di alcune regole tecniche inerenti le modalità costruttive, tra cui i parametri tecnici per attuare le previsioni di Piano, che sovente confluiscono nelle Norme tecniche di attuazione del Piano, lasciando al Regolamento Edilizio la determinazione delle regole procedurali e autorizzative.

L’adozione di uno Schema di Regolamento Edilizio Tipo è finalizzata ad uniformare gli adempimenti sul territorio per superare l’eccessiva diversificazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, che ostacola la semplificazione dei procedimenti.

Si approfondiscono di seguito i contenuti e le modalità di attuazione del Regolamento Edilizio Tipo.

Il Regolamento Edilizio Tipo approvato è strutturato in:

  • Schema di Regolamento Edilizio Tipo, che definisce la struttura secondo cui devono essere redatti i Regolamenti edilizi;
  • Quadro delle Definizioni Uniformi, che include le 42 definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale;
  • Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia, che consiste in una ricognizione puntuale delle norme da richiamare nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.

Schema di Regolamento Edilizio Tipo

I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno essere elaborati secondo lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, che è strutturato in una prima parte su principi generali e disciplina dell’attività edilizia e in una seconda parte relativa alle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.

1^ parte - Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia

La prima parte del Regolamento Edilizio comunale dovrà richiamare la disciplina normativa sovraordinata, senza necessità di un atto di recepimento, con riferimento ai seguenti aspetti:

- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi;

- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;

- il procedimento di rilascio e presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi;

- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

- i requisiti generali delle opere edilizie riguardo a limiti inderogabili di altezza, densità, fasce di rispetto stradali/ferroviarie; servitù militari; accessi stradali; zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e siti contaminati;

- la disciplina degli immobili vincolati e della tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale;

- le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche per alcuni insediamenti e impianti.

Il recepimento delle definizioni uniformi nei Regolamenti Edilizi comunali non implica la modifica delle previsioni dimensionali (tra cui: dimensionamento degli interventi, carico urbanistico e determinazione delle dotazioni territoriali) degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di approvazione dell’Intesa Stato-Regioni, che saranno regolate dal piano vigente o adottato al 20 ottobre 2016.

2^ parte - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

La seconda parte del Regolamento Edilizio Comunale dovrà riportare i requisiti tecnici integrativi e complementari, non inerenti la normativa sovraordinata, da esprimere anche con norme prestazionali e progettuali.

Nel predisporre il Regolamento Edilizio, i Comuni dovranno attenersi ad alcuni criteri tra cui:

- la semplificazione e l’efficienza dell’azione amministrativa;

- la cura dello sviluppo edilizio in termini di funzionalità, estetica e igiene pubblica e l’attenzione al recupero urbano con la riqualificazione di aree e edifici dismessi, quale valore di interesse pubblico da tutelare;

- l’incentivo dello sviluppo sostenibile nel rispetto del paesaggio, l’applicazione della Progettazione Universale, la partecipazione pubblica ai processi decisionali.

Le norme regolamentari di competenza comunale da riportare nella seconda parte dei Regolamenti Edilizi riguardano:

- l’organizzazione e le procedure interne dell’ente;

- la qualità, la sicurezza, la sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione dei requisiti tecnici integrativi o complementari rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella prima parte del Regolamento Edilizio.

Funzione della Regione

Con l’Intesa del 20 ottobre 2016 è stato previsto che le Regioni emanino entro il 18 aprile 2017 un atto di recepimento, conformemente alla normativa regionale vigente e alle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, in cui saranno stabilite le procedure per l’adeguamento comunale, da effettuarsi entro il termine dei successivi 180 giorni.

Le Regioni, nel recepire lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi, potranno:

  •  integrare e modificare conformemente alla normativa regionale vigente la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia;
  •  semplificare l’indice previsto in fondo allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, conformemente alla struttura generale uniforme dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo;
  •  individuare le definizioni incidenti sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria, stabilire le indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Il recepimento dell’Intesa per le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano è regolamentato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.  Le Regioni devono utilizzare le definizioni nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari.

Funzione del Comune

Entro il termine stabilito dalle Regioni nell’atto di recepimento  i Comuni adegueranno i propri Regolamenti Edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.

In caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni possono comunque provvedere all’adozione dello Schema di Regolamento Edilizio tipo e relativi allegati.

Se al momento della sottoscrizione dell'Intesa sono vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro cui i Comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle normative regionali, il recepimento comunale dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo avverrà entro il medesimo termine, secondo la gestione della fase transitoria definita dalle Regioni.

Decorso il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i propri Regolamenti Edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

L’Intesa prevede che il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i Comuni monitorino con cadenza annuale l'attuazione del Regolamento Edilizio Tipo. Per tale attività sarà istituito un gruppo di lavoro composto da Governo, Regioni e ANCI.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, previo Accordo in Conferenza Unificata, potranno essere aggiornati lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le definizioni.

Il Governo, le Regioni e i Comuni dovranno altresì aggiornare la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia ed assicurare uniformità all'attuazione delle norme edilizie, anche mediante la definizione di accordi o linee guida, proseguendo l’attività di semplificazione delle norme statali e delle procedure edilizie.


Referenti

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Tags: Edilizia