Registrazione accordi riduzione canone di locazione: indicazioni della Direzione Regionale per la Lombardia

L’accordo di riduzione del canone di locazione può essere trasmesso all’Ufficio di competenza mediante e-mail o PEC; al termine del periodo emergenziale gli atti dovranno essere presentati in forma originale: queste le indicazione della Direzione Regionale per la Lombardia.

Suggerimento n. 351/56 del 4 maggio 2020


Come è noto, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto “Cura Italia” ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, rientrando tra questi anche la registrazione dei contratti di locazione (vedi ns. suggerimento n. 195/35 del 20 marzo 2020).

Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e ci si avvale della sospensione dell’adempimento si potrà effettuare la registrazione e il relativo versamento dell’imposta di registro entro il 30 giugno 2020, in quanto il versamento dell’imposta di registro è subordinato alla richiesta di registrazione del contratto.

Per quanto riguarda gli accordi di riduzione del canone di locazione, seppure non soggetti a registrazione in termine fisso, rientrano tra gli atti che possono essere soggetti a registrazione volontaria.

In tal caso, si ricorda che la registrazione volontaria dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, è esente dalle imposte di registro e di bollo.

A tale proposito, la Direzione Regionale per la Lombardia ha comunicato che in presenza di validi motivi di urgenza una delle parti può richiedere la registrazione dell'accordo di riduzione del canone presso l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza dove è registrato il contratto originario, producendo tramite e-mail o PEC la seguente documentazione:

  • scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti e una sua copia, i cui file, in formato .pdf dovranno essere denominati “originale1” e “originale2”;
  • scansione del modello 69 di richiesta registrazione sottoscritto da una delle parti
  • copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario del modello 69
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente e contestuale impegno a consegnare la documentazione in originale al termine del periodo emergenziale.

Qualora la scrittura di cui si richiede la registrazione contenga anche altre clausole oltre alla riduzione del canone, occorre presentare anche copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento delle imposte.

Valutata la documentazione prodotta, l'Ufficio provvederà a registrare l’atto ed a comunicare a mezzo PEC/e-mail l’avvenuta registrazione con l’indicazione degli estremi.

Al termine del periodo emergenziale il richiedente è tenuto a presentare presso l'Ufficio gli atti in originale.

Si precisa infine che:

  • nel caso in cui la riduzione del canone non sia definitiva, ma riferita ad un periodo limitato, è opportuno che tale periodo venga determinato, precisando la decorrenza iniziale e finale;
  • nel caso in cui il contratto originario non sia in regime di cedolare secca, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.

 

 


Referenti

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