Regione Lombardia - Tirocinio curriculare ed extracurriculare - Indicazioni operative post emergenza epidemiologica da COVID-19

Regione Lombardia ha reso note alcune importanti indicazioni per lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari nella fase di ripresa post-emergenza.

Suggerimento n. 495/96 del 19 giugno 2020


Alla luce delle misure restrittive adottate e delle previsioni contenute nelle ordinanze regionali finora emanate, sono possibili tre possibilità tutt’ora vigenti per la gestione di tirocini curriculari ed extracurriculari:

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sospensione del tirocinio su iniziativa del soggetto ospitante (impresa) per il periodo di emergenza epidemiologica e successiva riattivazione al termine dell’emergenza stessa;

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svolgimento del tirocinio presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili al lavoro agile c.d. smart working. Ciò è praticabile, sentito il parere del tirocinante e del soggetto promotore, nei casi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità;

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interruzione del tirocinio in quanto gli obiettivi formativi non sono conseguibili a causa  dell’attuale situazione.

L’attivazione o la riattivazione di un tirocinio curriculare o extracurriculare, che può avvenire sia in presenza che “a distanza”, sono possibili solo negli ambienti di lavoro ove non sussistano restrizioni e quando siano applicate ai tirocinanti le disposizioni stabilite dai Protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale (vedasi, da ultimo, DPCM 11 giugno 2020).

Il soggetto promotore verifica il rispetto da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dai Protocolli e, a tale scopo, acquisisce un’apposita dichiarazione del soggetto ospitante che si impegna ad applicare al tirocinante le misure di carattere sanitario adottate per il personale dipendente.  

Regione Lombardia ha ricordato che il ricorso ai tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali è consentito laddove la sospensione con intervento della cassa integrazione non interessi lavoratori aventi mansioni medesime a quelle del tirocinante, salvo la definizione di un accordo sindacale che preveda tale possibilità.

Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di partecipazione a carico del soggetto ospitante, è stato precisato che tale indennità non è dovuta per il periodo di sospensione del tirocinio dovuta all’emergenza sanitaria, mentre in caso di svolgimento per una frazione di mese (prima o dopo la sospensione del tirocinio) l’indennità di partecipazione obbligatoria stabilita all’atto della Convenzione potrà essere riparametrata fermo restando l’importo minimo mensile pari a 300 euro previsto dai vigenti indirizzi regionali in materia.


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Tags: Coronavirus