Regione Lombardia - Nuove linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari

Alla luce dell’attivazione di nuova piattaforma per il caricamento dei tirocini extracurriculari che compete ai soggetti promotori, Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento delle disposizioni inerenti i tirocini extracurriculari che le imprese interessate devono rispettare.

Suggerimento n. 381/76 del 15 luglio 2025


La Regione Lombardia ha adottato nuove linee d’attuazione in materia di tirocini extracurriculari nonché ha aggiornato gli standard per la stesura e la stipula della convenzione e del Progetto Formativo Individuale.

Ricordiamo che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ed una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, dell’occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e che, sulla base di alcune indicazioni amministrative (v. circolare INL n. 8/2018), sono possibili controlli per appurare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa, con il rischio che il tirocinio possa essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

PRESUPPOSTI PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

I soggetti ospitanti (imprese) non devono:

-

aver effettuato licenziamenti per mansioni riferibili a quelle del tirocinio di cui al Progetto Formativo Individuale nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo. A tale fine non rilevano i recessi per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonchè i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale ovvero in caso di specifici accordi collettivi;

-

avere in corso, all’avvio del tirocinio nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. In via prudenziale, si consiglia di considerare anche la sospensione con intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

I nuovi indirizzi regionali in parola si riferiscono esclusivamente ai tirocini extracurriculari quali:

-

tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo tra cui quelli in favore di soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (possibili per soggetti da 16 anni in quanto età minima per svolgere attività lavorativa);

-

tirocini extracurriculari per studenti durante il periodo estivo (possibili per soggetti studenti a partire dai 15 anni);

-

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione (possibili per soggetti da 16 anni in quanto età minima per svolgere attività lavorativa).

I tirocini extracurriculari, aventi obiettivi formativi, di orientamento, inserimento/reinserimento lavorativo, si rivolgono a: soggetti in stato di disoccupazione; lavoratori beneficiari di strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio occupazionale; soggetti in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati.

 

DURATA DEI TIROCINI extracurriculari

La durata, minima e massima, varia in base alla tipologia del tirocinio (per mese si intende un periodo convenzionale pari a 30 giorni di calendario):

tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo

DURATA MINIMA

 

2 mesi

DURATA MASSIMA

(comprese eventuali proroghe)

 

6 mesi se il Progetto Formativo Individuale è rivolto a competenze referenziate con EQF di livello 2 e 3 (livello obbligo scolastico) prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

  12 mesi se Progetto Formativo Individuale è rivolto a competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 (es. Liceo/ITS/Istituto tecnico/Università).

 

 

tirocini per studenti durante il periodo estivo

DURATA MINIMA

 

14 giorni

DURATA MASSIMA

(comprese eventuali proroghe)

 

2 mesi

 

tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA’/SVANTAGGIO O finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione

DURATA MINIMA

 

Non prevista dalla normativa, ma da definire e valorizzare in Convenzione

DURATA MASSIMA

(comprese eventuali proroghe)

 

24 mesi

 

La durata del tirocinio, indicata nel Progetto Formativo Individuale, deve essere congrua con gli obiettivi formativi da conseguire; il tirocinio è sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 30 giorni solari oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio si può concludere anticipatamente:

-    per decisione del tirocinante da motivare per iscritto al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;

-    per decisione del soggetto ospitante o promotore a causa di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;

-    per decisione del soggetto ospitante o promotore a causa dell’impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

L’interruzione di tirocinio implica una cessazione anticipata del tirocinio e l’azienda ospitante, se non diversamente stabilito nella Convenzione, deve procedere con una comunicazione obbligatoria di cessazione.

 

TUTOR AZIENDALE

Il tutor aziendale, nominato dal soggetto ospitante e responsabile dell’attuazione del progetto formativo nonché dell’inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio.

Ogni tutor aziendale può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti extracurriculari.

In relazione all’organizzazione aziendale del soggetto ospitante possono essere individuati 2 tutor aziendali, tale eventualità è invece obbligatoria in caso di tirocinante che operi presso un’azienda con turnazione.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Il tutor aziendale ed il tutor del soggetto promotore (cioè, il tutor individuato da: Istituzione scolastica, Centro per l’impiego, Ente accreditato ai servizi al lavoro, ecc.) collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, al monitoraggio delle attività e all’attestazione delle competenze acquisite.

 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio è svolto sulla base di una Convenzione di tirocinio e di un Progetto Formativo Individuale (PFI).

La Convenzione, anche collettiva, prevede le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e doveri di ciascuna delle parti coinvolte (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.

Il Progetto Formativo Individuale riporta gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le sue modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione e le garanzie assicurative.

 

LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio, né per sostituire lavoratori dipendenti in caso di picco di attività, malattia, maternità, ferie, infortuni o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.

E’ possibile realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare; in ogni caso, tale tipologia di tirocinio non può essere attivata con persone con cui siano intercorsi, nei due anni precedenti, rapporti di lavoro dipendente o forme di collaborazione (escluse le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici (arrotondati all’unità superiore) applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

-    strutture composte dal solo titolare o non superiori a 5 risorse umane: un solo tirocinante;

-    strutture tra 6 e 20 risorse umane: massimo due tirocinanti;

-    strutture in numero superiore a 20 risorse umane: numero di tirocinanti non superiore al 10% delle risorse umane presenti.

Per “risorse umane” si devono intendere: il o i titolari dell’impresa; i lavoratori assunti a tempo indeterminato; i lavoratori assunti a tempo determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda al termine del tirocinio stesso; i soci lavoratori di cooperative.

 

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è dovuta al tirocinante un’indennità il cui importo viene indicato nella convenzione di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 500 euro mensili - al lordo delle eventuali ritenute fiscali - riducibile a 400 euro mensili lordi se si prevede di corrispondere i buoni pasto o di fornire un servizio mensa; qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore l’indennità sarà pari ad euro 350 mensili lorde.

Tale indennità è erogata per l’intero in caso di partecipazione minima al tirocinio almeno pari all’80% del monte ore, su base mensile, riportato nel Progetto formativo individuale; qualora la partecipazione sia inferiore, l’indennità è ridotta in proporzione, fermo restando l’importo minimo di euro 300 mensili. Qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa

Durante i periodi di eventuale sospensione (vedi ipotesi descritte nel paragrafo “Durata dei tirocini”) l’indennità non è dovuta.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed il soggetto che le corrisponde dovrà agire da sostituto d’imposta.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Pur non essendo rapporti di lavoro, i tirocini extracurriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che potrà delegare tale adempimento anche al soggetto promotore, tale indicazione deve essere obbligatoriamente presente nella Convenzione.

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Regione Lombardia promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie.

La Regione si riserva di effettuare controlli presso il soggetto promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, assumendo se necessari provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto promotore e/o di quello ospitante (tra cui l’interdizione fino a 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini) e segnalando i casi al Servizio Ispezione del Lavoro.

L’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dall’Ispettorato del lavoro.  

Ferma restando la sanzione amministrativa in caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione (da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro), in merito alle indicazioni rese dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di tirocini rimandiamo al nostro Suggerimento n. 203/2022.

Da ultimo segnaliamo che è possibile reperire ulteriori informazioni sui tirocini e la loro disciplina regionale al seguente link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Tirocini/normativa-tirocini/normativa-tirocini ove è possibile visionare anche le FAQ pubblicate da Regione Lombardia.

 


Referenti

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