Regione Lombardia - Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti
Sono state aggiornate da Regione Lombardia le Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
Suggerimento n.384/107 del 23 luglio 2026
Informiamo i soci che Regione Lombardia, con D.g.r. 13 luglio 2026 - n. XII/6488 ha aggiornato la guida di supporto alle Amministrazioni pubbliche e alle imprese per chiarire quando un intervento su un impianto di trattamento rifiuti è sostanziale e quando, invece, è non sostanziale.
Il documento individua, dunque, le casistiche in cui ricadono le tipologie di varianti apportate, distinguendole sulla scia delle modifiche sostanziali e non sostanziali previsti per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
Per tutti i casi il procedimento sarà avviato a seguito dell’istanza di variante e riguarderà esclusivamente le attività interessate dalla variante proposta.
Il punto 5 dell’Allegato A descrive poi la procedura che seguono le diverse tipologie di variante. Nello specifico, nel caso di variante sostanziale, la procedura è quella tracciata dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, che integra o sostituisce il provvedimento precedente.
Se si tratta al contrario di una variante non sostanziale con modifica o integrazione dell’autorizzazione, si precisa che il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo interruzioni, e le autorizzazioni saranno rilasciate ai sensi del citato art. 208. Nel caso di variante che non comporta la modifica o integrazione dell’autorizzazione il proponente invia istanza all’Autorità competente, con dettagli dell’intervento previsto e una valutazione da cui emerga l’assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute o il miglioramento degli stessi impatti. L’Autorità, in base alle risultanze degli accertamenti volti, rilascia il nulla osta o altrimenti comunica il rimando ad una variante sostanziale o ad integrazioni per una migliore valutazione.
Per quanto attiene alla durata dell’autorizzazione, solo se l’istruttoria ha riguardato tutto l’impianto e non solo la parte oggetto della variante sostanziale, la nuova autorizzazione ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio, indipendentemente dalla data di scadenza della precedente autorizzazione, altrimenti la durata dell’autorizzazione rimane quella originale.
La delibera si applica alle istanze di varianti di autorizzazioni presentate successivamente al 15 luglio 2026, ma potranno essere applicate anche alle varianti già richieste e non ancora assentite, su richiesta del proponente.
Le imprese che stanno programmando modifiche agli impianti sono, pertanto, invitate a verificare preventivamente in quale categoria ricade l'intervento previsto, così da individuare fin dall'inizio il corretto procedimento autorizzativo ed evitare ritardi o richieste di integrazione.
Per i dettagli relativi a ciascuna tipologia di variante sopradescritta, alla procedura amministrativa che deve essere seguita e alla durata della relativa autorizzazione si rimanda alla delibera allegata.