Regione Lombardia: collegato ordinamentale 2016

La Regione Lombardia ha approvato alcune modifiche riguardo alla proroga dei PRG nei Comuni mancanti di PGT e alla prevenzione del rischio sismico nelle costruzioni.

Suggerimento n.85/8 del 15 febbraio 2016


La Regione Lombardia ha approvato la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42, che reca alcune disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 dicembre 2015, n. 53. Con tale Collegato ordinamentale 2016 sono state apportate alcune modifiche in tema di validità dei PRG nei Comuni mancanti di PGT e di normativa sismica.

In tema di approvazione dei Piani di Governo del Territorio, l’articolo 14 della l.r. n. 42/2015 interviene a modifica dell’art. 31 della Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19 e differisce al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale rimangono efficaci i Piani Regolatori Generali vigenti dei Comuni ancora mancanti di P.G.T. e in corso di commissariamento alla data del 24 maggio 2014. Tale termine era in precedenza fissato al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui, a seguito della decorrenza di tale termine, il Comune non abbia provveduto all’approvazione del P.G.T., è prevista la nomina di un commissario ad acta per l’adozione e l’approvazione del Piano e saranno consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente P.R.G. e le opere ammesse dal P.R.G. nelle zone omogenee E e F, oltre all’esecuzione di piani attuativi approvati, la cui convenzione, non ancora scaduta, sia stata stipulata entro il 30 giugno 2014.

Il Collegato ordinamentale 2016 modifica la l.r. n. 33/2015 relativa alle opere in zone sismiche, introducendo una nuova disposizione riguardo alla sopraelevazione degli edifici. Come è noto, la recente disciplina in materia sismica (a tal proposito è consultabile il ns. Suggerimento Urbanistica ed Edilizia n. 510/49 del 30 novembre 2015) ha stabilito che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, è necessario essere in possesso, per poter iniziare i lavori, oltre che del titolo abilitativo, anche della preventiva autorizzazione sismica. Tale provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego all’inizio dei lavori deve dare conto del numero massimo dei piani realizzabili in sopraelevazione e dell’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Con le modifiche introdotte dal Collegato ordinamentale, tale autorizzazione all’inizio dei lavori, prevista dall’art. 8 della l.r. n. 33/2015, sostituisce la certificazione del competente ufficio tecnico regionale introdotta dall’articolo 90 del D.P.R. 380/2001 che specifica il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e

l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Per gli interventi di sopraelevazione nei Comuni a bassa sismicità continua ad applicarsi la certificazione già prevista dal D.P.R. 380/2001.

Con riferimento alla disciplina delle costruzioni in zona sismica, l’Associazione ha in programma un ciclo di incontri di formazione e aggiornamento, anche con la partecipazione di esponenti dell’Amministrazione Regionale per illustrare la nuova normativa (per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Area Territorio Tecnologia ed Economia, sig.ra Mazzeo Maria, tel. 02.88.12.95.03, e-mail m.mazzeo@assimpredilance.it).


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Tags: Edilizia