Reddito lavoro dipendente - Buoni carburante

I datori di lavoro possono erogare ai dipendenti buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori che, per l’anno 2022, sono esenti sia ai fini fiscali che previdenziali fino all’importo di 200 euro.

Suggerimento n. 226/22 del 29 marzo 2022


Il Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022, c.d. “Decreto Ucraina” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ha previsto, come misura di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, la possibilità per i datori di lavoro di erogare a titolo gratuito ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) per l’acquisto di carburanti che, per l’anno 2022, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo di euro 200.

Inoltre, in virtù dell’armonizzazione delle basi imponibili, il valore del buono, oltre ad essere esente da imposizione fiscale, è esente anche da imposizione contributiva sempre nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

È presumibile che il sopra citato valore sia aggiuntivo rispetto al limite annuale ordinario di euro 258,23 previsto per l’erogazione dei compensi in natura ai dipendenti e, pertanto, non concorra al fine del raggiungimento del plafond previsto per i compensi in natura. Tuttavia, sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ritiene altresì che i buoni carburante possano essere deducibili integralmente ai fini IRES ma, anche su questo punto, si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 


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