Recepimento di direttive europee in tema di valutazione di impatto ambientale
Approvata la legge di delegazione europea riportante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, tra cui quella relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Suggerimento n.397/36 dell' 11 settembre 2015
Si segnala l’entrata in vigore della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”, vigente dal 15 agosto scorso, che disciplina l’esercizio della delega al Governo per l’attuazione delle direttive europee.
Tale provvedimento regolamenta, all’articolo 14, il recepimento della direttiva europea 2014/52/UE, a modifica della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con la individuazione dei criteri a cui il Governo deve attenersi nella adozione dei decreti legislativi di attuazione.
La legge 114/2015 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva inerente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto ad attenersi ai criteri direttivi specifici di armonizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, in integrazione con i procedimenti di rilascio di pareri e di autorizzazioni ambientali.
In base alla direttiva europea è da tutelare l'obiettività delle autorità competenti mediante la distinzione tra l’autorità competente e la committenza e tra le funzioni confliggenti.
La direttiva europea individua i seguenti criteri per stabilire l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dei progetti:
- caratteristiche dei progetti;
- localizzazione dei progetti;
- potenziale impatto ambientale dell’opera;
- contenuti per la redazione del rapporto ambientale.
Agli Stati membri è attribuita la funzione di specificare le soglie individuanti l’assoggettabilità dei progetti alla valutazione dell'impatto ambientale e di attivare le procedure atte a garantire l’osservanza delle misure mitigative e compensative, per prevenire l’insorgere di effetti negativi imprevisti e per compensare l’impatto del progetto sull’ambiente, mediante il monitoraggio e la valutazione degli effetti significativi prodotti dalle opere.
La individuazione dei progetti da sottoporre alla valutazione dell'impatto ambientale deve avvenire in base alla significatività dei loro effetti sull'ambiente, definita in correlazione con alcuni fattori, tra cui l’utilizzo di risorse preziose, l’attuazione in luoghi di sensibilità paesistica e la produzione di effetti di rilevante impatto sull'ambiente.
Il Governo, nell’attuare la direttiva europea, deve garantire l’allineamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai principi di regolamentazione intelligente e di sinergia con le altre normative e con le politiche europee e nazionali e la maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni attraverso la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
La legge 114/2015, in applicazione dei dettami stabiliti a livello europeo, specifica che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative devono essere destinati al potenziamento delle attività di vigilanza e di verifica del procedimento di valutazione ambientale, oltre che di prevenzione ambientale e di adozione di misure a tutela dell’incolumità pubblica.
Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva europea entro il 16 maggio 2017.