Raggruppamento temporaneo di imprese - fatturazione differita unitaria

Introdotta la possibilità per la mandataria di emettere una sola fattura differita, in nome e per conto delle altre imprese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, a condizione che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni eseguite da ciascuna impresa del raggruppamento.

Suggerimento n. 246/28 del 6 maggio 2026


Con Legge 20 aprile 2026 n. 50, di conversione, con modifiche del Decreto-Legge n. 19/2026 (c.d. “Decreto PNRR”), è introdotta, nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa, una semplificazione in materia di fatturazione.

In particolare, la nuova previsione normativa include tra le operazioni che possono beneficiare della modalità di fatturazione differita, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione da parte della mandataria in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo di imprese.

La modalità di fatturazione differita permette al soggetto passivo Iva di emettere una sola fattura, cumulativa di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Al fine di semplificare la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese ed evitare che la capogruppo sia obbligata ad emettere diverse fatture per ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento, alla luce della modifica normativa sopra citata, è ammessa la possibilità per la mandataria di emettere un’unica fattura, in nome e per conto delle altre imprese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, a condizione che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni eseguite da ciascuna impresa del raggruppamento.

In ogni caso si precisa che, tale modifica, opera esclusivamente sul piano della documentazione delle operazioni, in quanto gli ordinari adempimenti Iva rimangono in capo alle singole imprese. Infatti, pur in presenza di un RTI, ciascuna impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.

La previsione normativa introduce, dunque, un sistema alternativo che si aggiunge all’ordinaria modalità di fatturazione al committente e, non comporta, il superamento dell’orientamento precedente già espresso dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 17 del 2018, di fatturazione alla Stazione appaltante da parte di ciascuna impresa associata in relazione alla propria quota di lavori eseguiti.

Si ricorda inoltre che, con Risposta n. 47 del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la regola generale secondo la quale le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente ciascuna per la propria quota, ammette, in via alternativa ed in presenza di determinate condizioni, la fatturazione verso la Stazione appaltante ad opera della sola impresa mandataria, in nome e per conto delle mandanti, che provvederà poi a ripartire tra di loro i corrispettivi dei lavori, con emissione di un'unica fattura con il dettaglio delle operazioni.

Pertanto, a livello operativo, la nuova modalità di fatturazione rappresenta una facoltà alternativa, il cui esercizio richiede un’attenta valutazione caso per caso in funzione dell’assetto contrattuale e organizzativo del raggruppamento.

 


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