Qualità delle acque per il consumo umano – nuova Direttiva (UE) 2020/2184
Tra le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva (UE) 2020/2184, riguardante la qualità dell’acqua per il consumo umano, vi sono sia la sicurezza per tutta la filiera (bacini, impianti di approvvigionamento, impianti di trattamento e stoccaggio comprese le infrastrutture idriche e le condotte di distribuzione) sia i requisiti igienici/sanitari minimi che devono avere i materiali utilizzati e che entrano a contatto con le acque potabili.
Suggerimento n. 227/51 del 17 marzo 2021
Informiamo le imprese associate che il processo di revisione della Direttiva Europea 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano si è recentemente concluso con la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020. La Direttiva (UE) 2020/2184 è entrata in vigore il 12 gennaio 2021.
RECEPIMENTO
Entro il 12 gennaio 2023 gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 18 e all’articolo 23 e agli Allegati da I a V della Direttiva (UE) 2020/2184. Ove necessario, e al fine di proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri possono fissare valori per parametri supplementari non compresi nell’Allegato I, basandosi sul principio di precauzione.
SANZIONI
Gli Stati membri, ai sensi dell’art. 23 della citata Direttiva, potranno sia stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente Direttiva, sia adottare tutte le misure necessarie a provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
PERIODO TRANSITORIO
Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adotteranno le misure necessarie a garantire l’aggiornamento degli standard qualitativi dell’acqua potabile, sia dal punto di vista chimico che microbiologico e più precisamente che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B (bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio).
OBIETTIVI
Gli obiettivi della nuova Direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime.
Al fine di assicurare che l’applicazione degli elementi di un approccio basato sul rischio introdotti nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la Direttiva (UE) 2020/2184 ha introdotto un nuovo approccio generalizzato riguardante la sicurezza dell’acqua basato sul rischio che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio compresa la distribuzione, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati.
I parametri indicatori rappresentano uno strumento importante anche per stabilire sia la qualità sia le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, nonché individuare eventuali malfunzionamenti nel trattamento e distribuzione delle acque.
Per il nostro settore segnaliamo che, tra le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva, vi sono:
- la sicurezza dell’acqua basato, come anzidetto, sul rischio lungo tutta la filiera, a partire dai bacini idrografici fino ai sistemi di fornitura e di distribuzione domestici;
- i requisiti igienici/sanitari minimi che devono essere rispettati dai materiali utilizzati a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.
La Direttiva (UE) 2020/2184 evidenzia infatti (vedi il considerando n. 21) che la valutazione del rischio della distribuzione domestica delle acque deve consistere anche in un più attento monitoraggio dei locali prioritari (come, ad esempio, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l’infanzia, scuole, istituti di istruzione, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, ecc…) tramite la valutazione dei sistemi di distribuzione delle acque e dei relativi prodotti e materiali da costruzione al fine di garantire che i medesimi, che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, non abbiano un impatto negativo sulla qualità delle acque.
In pratica, deve essere assicurato il rispetto della normativa esistente dell’Unione in materia di prodotti (vedi Suggerimenti Assimpredil Ance n. 421/2015 e n. 365/2017 riguardante il Regolamento (UE) n. 305/2011).
REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI MATERIALI
Segnaliamo che sono previsti alcuni requisiti minimi di igiene/sanitari per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano.
I considerando della Direttiva (UE) 2020/2184, dal n. 22 al n. 25, riguardano infatti gli “elenchi positivi europei”.
Detti elenchi riguardano le sostanze di partenza, le composizioni o i componenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali.
Tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, anche le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione di sostanze eventualmente e potenzialmente nocive.
Il considerando n. 25, nel chiarire che i prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano dovrebbero essere costituiti da un materiale o da una combinazione di materiali approvati in conformità della presente direttiva, stabilisce tuttavia che la direttiva riguarda solamente gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti con riguardo al loro impatto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le norme sulle prove di conformità e sul controllo della qualità dei prodotti finali.
La Direttiva (UE) 2020/2184 stabilisce, quindi, che la medesima Direttiva non contiene altre prescrizioni, come ad esempio norme su come indicare il livello di prestazione dei prodotti oppure norme sulla sicurezza strutturale che sono disciplinate o derivate dalle disposizioni adottate nel quadro della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione, ad esempio il Regolamento (UE) n. 305/2011.
Infine, la Direttiva evidenzia che sussiste un potenziale conflitto tra il Regolamento (UE) n. 305/2011 e la presente Direttiva (UE) 2020/2184, dal momento che “evitare la dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull’acqua potabile” è elencato nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011 come uno dei requisiti di base delle opere di costruzione.
Tuttavia, se non sarà emesso alcun mandato di normalizzazione concernente gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano in virtù del Regolamento (UE) n. 305/2011, non si verificherà alcuna sovrapposizione.
In merito ai requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano vi segnaliamo altresì le disposizioni previste dall’art. 11 della Direttiva (UE) 2020/2184 (vedi allegato).
Per quanto riguarda l’Italia, nel 2019 il Ministero della Salute aveva istituito un tavolo tecnico con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato tramite la revisione dell’attuale provvedimento nazionale (Decreto n. 174/2004) che regolamenta i materiali utilizzati negli impianti e condotte dell’acqua potabile.
I lavori del tavolo tecnico ministeriale stanno proseguono, nonostante il periodo critico dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, e potrebbero portare, entro il 2021, a importanti novità anche alla regolamentazione nazionale sui materiali utilizzati per realizzare infrastrutture idriche e impianti di distribuzione delle acque potabili.
Trasmettiamo, in allegato, il citato Decreto del 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute riguardante il “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
Per il nostro settore segnaliamo che rivestono una particolare importanza le disposizioni dei seguenti articoli del Decreto n. 174/2004:
Artt. 1 e 2:
materiali ed oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
Art. 5:
materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
PERDITE D’ACQUA DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
La Direttiva (UE) 2020/2184 ha inoltre evidenziato la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale n. 12/2017 del 5 luglio 2017 della Corte dei conti sulle infrastrutture idriche.
Al riguardo, il considerando n. 41 della Direttiva (UE) 2020/2184 stabilisce che con il miglioramento delle tecniche di monitoraggio, i tassi di perdita sono diventati sempre più evidenti; quindi, per migliorare l’efficienza dell’infrastruttura idrica, evitando tra l’altro l’eccessivo sfruttamento delle scarse risorse di acque destinate al consumo umano, i livelli delle perdite dovrebbero essere valutati da tutti gli Stati membri e ridotti in caso siano superiori a una data soglia.
ESCLUSIONI
La presente Direttiva non si applica:
- alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della Direttiva 2009/54/CE;
- alle acque considerate medicinali a norma della Direttiva 2001/83/CE.