Prodotti da costruzione non conformi al CPR 305/2011 - Sanzioni
Il 9 agosto 2017 entrerà in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che introduce pesanti sanzioni per tutti i soggetti, compreso il costruttore edile, che nell'ambito delle rispettive competenze, producano, commercializzino, prescrivano, utilizzino oppure collaudino prodotti da costruzione non conformi al Regolamento UE n. 305/2011 - CPR.
Importante | Suggerimento n.365/97 del 21 luglio 2017
Precedenti comunicazioni in materia: Suggerimenti n. 86, n. 38, n. 312, n. 316, n. 353, n. 474, n. 485 del 2014 e n. 421 del 2015.
Novità
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti di costruzione e introduce specifiche e pesanti sanzioni per il fabbricante, l’importatore, il distributore (ovvero commerciante/rivenditore), il progettista, il costruttore edile, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione delle opere, il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive competenze, producano, importino, commercializzino, prescrivano o utilizzino ovvero collaudino prodotti da costruzione non conformi al Regolamento UE n. 305/2011 - CPR. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 9 agosto 2017
Punti di attenzione
Il nuovo decreto 106/2017 prevede pesanti sanzioni a carico dei seguenti soggetti:
- fabbricante;
- importatore;
- distributore (commerciante/rivenditore);
- mandatario;
- progettista;
- costruttore edile;
- direttore dei lavori;
- direttore dell’esecuzione delle opere;
- collaudatore
che, nell'ambito delle rispettive competenze, producano, importino, commercializzino, prescrivano o utilizzino ovvero collaudino prodotti da costruzione ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011 non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e DoP (dichiarazione di prestazione del prodotto). Ricordiamo che solo i prodotti da costruzione fabbricati in serie e coperti da specifica norma europea armonizzata hanno l’obbligo di marcatura CE e DoP.
Ufficio acquisti imprese
I preposti degli uffici acquisti delle imprese dovranno, prima dell’approvvigionamento dei vari materiali da costruzione da impiegare in cantiere e ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, verificare che il progettista abbia indicato correttamente le caratteristiche di prestazione che il prodotto da costruzione deve possedere e accertare il riferimento alla marcatura CE e alla relativa DoP.
Anche per queste nuove disposizioni Assimpredil Ance ha predisposto un’apposita Guida Pratica (vedi allegato) sia per aiutare le imprese associate nella corretta attuazione di tutti gli adempimenti di legge riguardanti i prodotti da costruzione che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011- CPR, sia per evitare di ricevere pesanti sanzioni in caso di inosservanza.