Qualificazione SOA: chiarimenti di ANAC sulla compilazione dei CEL
ANAC fornisce indicazioni in merito alla compilazione dei certificati di esecuzione lavori in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e al potenziale qualificatorio nel caso di certificati per i quali è prevista l’apposizione del visto della Soprintendenza.
Suggerimento n. 85/7 del 12 febbraio 2025
Attraverso il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla compilazione dei Certificati esecuzione lavori utili ai fini della qualificazione SOA.
Relativamente ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e adeguamento prezzi per il caro materiali, ANAC ha dato chiare indicazioni alle Amministrazioni appaltanti secondo cui i medesimi importi andranno ad incrementare il valore di quelle lavorazioni interessate dall’aumento dei prezzi nonché il valore del CEL utile ai fini della qualificazione dell’operatore economico.
L’Autorità, poi, sollecitata della Associazioni di categoria delle SOA e da ANCE, è intervenuta sul corretto utilizzo dei CEL in “ATTESA VISTO” per quali è prevista l’apposizione del visto della autorità preposta alla tutela del bene (Soprintendenza).
Al riguardo si rammenta che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” del 2014, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale. Di fatto la mancanza di tale apposizione rischiava di inficiare la possibilità valorizzare l’intero CEL in sede di qualificazione relativamente agli importi nelle altre categorie prevalenti rispetto a quelle che necessitano del visto.
La richiesta delle associazioni ha riguardato pertanto la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
L’ANAC ha precisato di accogliere questa proposta nel caso in cui il CEL privo di visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione.
Inoltre, compito del RUP, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori senza la quale il CEL non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.