Pubblicati tre decreti nazionali sull’efficienza e certificazione energetica degli edifici

Tali decreti annunciano disposizioni future (edificio ad energia quasi zero) o che non si applicano agli edifici sul territorio lombardo (esercizio degli impianti termici ed accreditamento dei certificatori energetici).

Suggerimento n.358/77 del 16 luglio 2013


Il Governo ha pubblicato tre decreti (cfr. allegati) che completano il quadro legislativo nazionale dell’efficienza e della certificazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i.):

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DL 63/13: inizia il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici;
 
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DPR n. 74/2013: inerente l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
 
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DPR n. 75/2013: inerente l’accreditamento dei certificatori energetici.

Il DL n. 63/2013 (più noto per la proroga delle detrazioni fiscali – cfr. Suggerimento n. 296 del 10 giugno 2013) inizia il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE (origine dell’attuale quadro legislativo dell’efficienza e certificazione energetica degli edifici).

Il DL n. 63/2013 si limita a correggere alcuni aspetti del d.lgs. 192/05 che non interessano la legislazione vigente in Lombardia (che su questi temi è indipendente da quella del Governo centrale).

La principale novità è l’annuncio che entro il 31.12.2014 sarà pubblicato il Piano di Azione, che conterrà la definizione di edificio “ad energia quasi zero” che, nell’intento del Governo centrale, sarà la prestazione energetica minima che dovranno avere tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 31.12.2018 (se di proprietà ed occupati da P.A.) o dal 01.01.2021 (per tutti gli altri edifici).

Per il momento (cfr. art 2.1 ed art. 4 del DL n. 63/2013) si sa che un edificio ad energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ; il calcolo dell’energia consumata conterrà diversi usi energetici (riscaldamento, a.c.s., raffrescamento) e non saranno possibili commutazioni tra mesi ed usi energetici diversi (dunque non dovrebbe essere possibile utilizzare l’extra-produzione estiva di energia rinnovabile per scomputare i consumi invernali). 

Si ricorda che la Regione Lombardia intende anticipare l’obbligo di cui sopra al 31.12.2015 (cfr. nostro Suggerimento n. 211 del 28 maggio 2012).

In merito ai DPR n. 74/2013 e n. 75/2013, si ricorda che non si applicano in Regione Lombardia, dal momento che l’attuale legislazione lombarda è concorrente rispetto a quella del Governo centrale. Al limite, la Regione Lombardia provvederà ad adeguare le proprie disposizioni (rispettivamente DGR n. 2601 – cfr. Suggerimento n. 235 del 12 giugno 2012 e DGR n. 4416 – cfr. Suggerimento n. 478 del 5 dicembre 2012) al contenuto dei decreti di cui sopra.


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