Pubblicati i nuovi CAM Edilizia 2025
È stato pubblicato il D.M. 24 novembre 2025 (c.d. CAM Edilizia 2025) che aggiorna e sostituisce l’edizione precedente del 2022 e integra il correttivo del 5 agosto 2024. I nuovi CAM Edilizia entrano in vigore a partire dal 2 febbraio 2026.
Suggerimento n. 577/29 del 16 dicembre 2025
Informiamo i soci che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il D.M. 24 novembre 2025 (sulla G.U. n. 281 del 03/12/2025) contenente i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (c.d. CAM Edilizia 2025).
I nuovi CAM Edilizia 2025 aggiornano e sostituiscono l’edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024. Entrano in vigore dal 2 febbraio 2026 cioè dopo due mesi dalla data di pubblicazione.
Tale revisione si è resa necessaria per adeguare i CAM al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, alla normativa ambientale e all’andamento dei mercati.
Le nuove disposizioni del decreto si applicheranno:
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del decreto;
- alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.
La precedente versione dei CAM Edilizia del 2022, di cui al D.M. 256/2022 come modificato dal decreto del 5 agosto 2024, continuerà ad applicarsi:
- alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara costituita da un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del D.M. 256/2022, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del D.M. 256/2022, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, saranno abrogati sia il D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 che il decreto correttivo 5 agosto 2024.
Tra le novità principali introdotte dai nuovi CAM Edilizia 2025 si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione a qualsiasi tipo di manufatto o opera e in particolare, anche all’aggiudicazione deilavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, quando essi eseguono opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, oppure in regime di convenzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e dal Codice Civile;
- nuova documentazione a carico dei progettisti affidatari prevista dalle specifiche tecniche e da allegare alla relazione CAM quali il programma di monitoraggio radon, il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
- l’introduzione di due nuovi documenti relativi alla gestione dei rifiuti:
- - il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D di competenza del progettista che deve contenere specifiche informazioni attinenti alla fase di cantiere (es. tipologia e quantità dei rifiuti, ecc…);
- - il piano di gestione dei rifiuti di cantiere che deve essere redatto dall’impresa appaltatrice e che deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti (target del 70% di rifiuti da recuperare).
- la previsione dell’obbligo di utilizzare specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%);
- il richiamo alla normativa vigente in materia di End of Waste, riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (in questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW);
- la progettazione in BIM tra le clausole contrattuali (e non più come criterio premiante);
- integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e del Life Cycle Costing (LCC) già nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, ma anche nel piano di manutenzione.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota di approfondimento elaborata da ANCE e al testo del D.M. 24 novembre 2025.
Lo Sportello CAM-DNSH e lo Sportello BIM di Assimpredil Ance sono inoltre a disposizione dei soci per eventuali approfondimenti tecnici.