Proroga termini di accertamento e riscossione

Prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dagli Agenti della Riscossione nonché degli avvisi di accertamento esecutivi.

Suggerimento n. 113/19 del 2 febbraio 2021


Il Decreto Legge n. 7/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021) dispone un’ulteriore sospensione dell’attività di accertamento e riscossione, estendendo l’arco temporale degli interventi adottati dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto "Rilancio" (DL n. 34/2020).

In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021.

Viene inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. 

Restano validi, tuttavia, gli atti e i provvedimenti adottati dai funzionari fino alla data di entrata in vigore del Decreto (31 gennaio 2021) e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Di seguito sono riepilogate le misure introdotte dal provvedimento in materia di riscossione.

 

VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO

Posticipata al 28 febbraio 2021 la sospensione delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione (il precedente periodo di sospensione era dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, ulteriormente posticipato al 31 gennaio 2021 dal DL 3/2021).

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Poiché l’art. 68 stabilisce che “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, il pagamento delle somme slitta al 31 marzo 2021.

La sospensione si applica:

  • agli accertamenti esecutivi;
  • agli avvisi di addebito Inps;
  • agli atti di accertamento doganale;
  • alle ingiunzioni e agli accertamenti esecutivi degli enti locali;
  • alle cartelle relative ad altre entrate tributarie e non tributarie.

 

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI NOTIFICATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Fino al 28 febbraio 2021 è disposta la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

A partire dal 19 maggio (data di entrata in vigore del DL Rilancio) e fino a fine febbraio 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.

Cessati gli effetti della sospensione, il terzo dovrà riprendere a versare le somme pignorate all’Agente della riscossione, fino alla concorrenza del debito residuo, senza necessità di un nuovo atto di pignoramento.

 

NOTIFICA DELLE CARTELLE E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE

È stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

 


Referenti

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