Proroga revisione veicoli e proroga della transizione ecologica

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha introdotto “proroghe” sia per la revisione periodica dei veicoli a motore sia per alcuni termini in materia di transizione ecologica.

Suggerimento n. 13/5 del 5 gennaio 2022


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 696/2021

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Ora il Decreto Milleproroghe 2022 approda in Parlamento per iniziare il suo percorso di conversione in legge ovvero è attualmente all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera.

Nel 60 giorni di efficacia del D.L., cioè nel periodo antecedente la conversione in legge del medesimo, segnaliamo, per il nostro settore, le disposizioni vigenti cioè le proroghe previste dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 che riguardano:

  • la revisione periodica dei veicoli;
  • alcuni termini in materia di transizione ecologica.

Di seguito riportiamo le novità nel dettaglio del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228:

 

Art. 10 (Revisioni veicoli)

È ulteriormente differito al 31 marzo 2022 il termine relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada).

 

Art.11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

 

Comma 1 (Etichettatura imballaggi)

  1. prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022il termine di decorrenza degli obblighi per il produttore in materia di etichettatura degli imballaggi;
  2. prorogato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022il termine per cui i prodotti privi dei requisiti richiesti dalla normativa etichettatura degli imballaggi potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;

 

Comma 2 (Etichettatura imballaggi)

Entro il 30 gennaio 2022 il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura imballaggi.

 

Comma 3 (Ricavi generati dall’ETS - sistema di scambio di quote di emissione)

Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47), è stabilito alla data del 31 marzo 2022 con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

 

Comma 4 (Realizzazione   delle   nuove infrastrutture di interconnessione con l’estero)

All’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*), le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

(*) Al  fine  di  completare   la   realizzazione   delle   nuove infrastrutture  di  interconnessione  con  l'estero  nella  forma  di interconnetter di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009,  n. 99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma  6  dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo  le  modalità di cui ai commi da 833 a 836, a  favore  dei  soggetti  aggiudicatari ovvero  cessionari,  di  cui  al  comma  831,  a  prescindere   dalla originaria  frontiera  di   assegnazione,   per   la   capacità   di interconnessione di cui all'articolo 32,  comma  1,  della  legge  23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi  dell'articolo  2  del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.  41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

 

Comma 5. (Sorveglianza radiometrica dei semilavorati e prodotti metallici)

Il termine di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di ulteriori 60 giorni (cioè non oltre la scadenza del centoventesimo (ora 180 gg.) giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto).