PREVEDI - Contributo contrattuale per i nuovi assunti dal 1° ottobre 2025 - Compilazione MUT – Chiarimenti CNCE sull’importo sostitutivo
A seguito dell’introduzione della nuova disciplina del contributo contrattuale Prevedi, in vigore dal 1° ottobre 2025, Cassa Edile di Milano ha comunicato l’adeguamento del MUT e fornito le relative istruzioni di compilazione. Inoltre, CNCE ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale e contributivo del c.d. importo sostitutivo.
Suggerimento n. 543/104 del 24 novembre 2025
Come già comunicato con il nostro Suggerimento n. 402/2025, al quale rimandiamo per gli opportuni approfondimenti, sono state apportate alcune novità alla disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi che riguardano i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.
A seguito dell’introduzione di dette novità, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha comunicato, con apposita notizia del 13 novembre 2025, l’adeguamento del modello MUT ed ha fornito le indicazioni per la sua corretta compilazione.
Di seguito, riportiamo, per comodità delle imprese, una sintesi delle recenti novità introdotte in materia di contributo contrattuale al Fondo Prevedi.
Contributo contrattuale: decorrenza
Per i nuovi assunti dal 1° ottobre 2025, il contributo contrattuale sarà riconosciuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi. Fanno eccezione i lavoratori, già iscritti al Fondo Prevedi o che si iscrivano nel corso dei primi tre mesi dall’assunzione, che versano al Fondo contribuzioni aggiuntive (TFR e/o contributo a proprio carico dell’1% o superiore): in tal caso, il contributo contrattuale decorre fin dalla data di assunzione o di iscrizione.
Modalità di calcolo per i lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 3 mesi
Le modalità di calcolo del contributo contrattuale restano invariate. Tuttavia, per i lavoratori che non versano contribuzioni aggiuntive, il versamento avverrà solo dal quarto mese, includendo anche gli importi relativi ai primi tre mesi. Si applica il criterio del mese intero per frazioni pari o superiori a 15 giorni.
Importo sostitutivo per rapporti pari o inferiori a tre mesi
Se il rapporto di lavoro termina prima dei tre mesi e il lavoratore non ha attivato contribuzioni aggiuntive Prevedi, l’azienda dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva:
| - | Impiegati: importo mensile secondo la Tabella A contenuta nell’accordo 4 luglio 2025, erogato in busta paga al netto delle ritenute. Non si conteggiano frazioni di mese inferiori a 15 giorni. |
| - | Operai: importo orario secondo la Tabella B contenuta nell’accordo 4 luglio 2025, calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, arrotondato all’euro. L’importo sarà accantonato, al netto delle ritenute di legge, presso la Cassa Edile e liquidato insieme a ferie e gratifica natalizia (GNF). |
Per il personale in forza con qualifica di apprendista (operaio o impiegato), i valori degli importi orari o mensili sono consultabili nell’apposita Tabella Apprendisti.
Come da indicazione della CNCE, l’importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro.
Poiché l’importo è corrisposto, dai datori di lavoro dipendenti per il tramite delle Casse Edili, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, si applicherà la tassazione separata e l’aliquota Irpef sarà determinata applicando gli stessi criteri del TFR ai sensi della lettera a) dell’art. 17, comma 1 del Tuir.
Per quanto riguarda il regime contributivo dell’importo sostituivo, questo è assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
ADEGUAMENTI MUT OTTOBRE 2025
A seguito degli ultimi aggiornamenti contrattuali, il modello MUT è stato adeguato per recepire le disposizioni dell’Accordo 4 luglio 2025, che ha introdotto la nuova disciplina in parola.
Accordo 4 Luglio 2025 – Nuovo campo “Importo.Art.3 Accordo 04/07/25” (c.d. “importo sostitutivo”)
È stato introdotto un nuovo campo nella sezione Lavoratore/Previdenza, compilabile solo per operai assunti dal 1° ottobre 2025 con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a 3 mesi e non aderenti a Prevedi. L’importo, calcolato secondo i criteri dell’Accordo, sarà versato alla Cassa Edile e liquidato al lavoratore insieme alla GNF. Sono stati implementati controlli automatici per evitare errori di compilazione nei casi non previsti.
Nuovo campo: Importo.Art.3 Accordo 04/07/25 – Condizioni di compilazione
La compilazione deve avvenire solo per operai assunti dal 1° ottobre 2025 con rapporto di lavoro pari o inferiore a 3 mesi e senza adesione a Prevedi
| - | Non compilabile per impiegati (campo azzerato) | |
| - | Non compilabile se il lavoratore: | |
| ° | È ancora in forza | |
| ° | Versa contributi a Prevedi | |
| ° | È stato assunto prima del 01/10/2025 | |
Recupero contributi contrattuali Prevedi
Per i lavoratori, operai ed impiegati (non aderenti a Prevedi in forma esplicita) che restano in forza oltre i 3 mesi, è previsto il recupero dei contributi contrattuali non versati nei mesi precedenti (es. ottobre - dicembre 2025), da indicare distintamente nella sezione “Recupero”.