Prestazione energetica degli edifici: requisiti minimi

È stato pubblicato il D.M. 26 giugno 2015 contenente i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, in vigore dal 1° ottobre 2015.

Importante | Suggerimento n. 354/83 del 27 luglio 2015


Facciamo seguito al Suggerimento n. 328/2015 per informare le imprese che è stato pubblicato il D.M. 26 giugno 2015 (sulla G.U.n. 162 del 15 luglio 2015, suppl. ord. n. 39) inerente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Come già anticipato con la nostra precedente circolare, le nuove regole entrano in vigore dal 1° ottobre 2015 e sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009.

Il nuovo decreto ministeriale, che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero (nZEB), e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici a partire dal 1° ottobre 2015.

Una delle principali novità introdotte è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio (vedi allegato C del D.Lgs n. 192/2005), sarà necessario effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto edificio di riferimento, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.

L’approccio è prestazionale e non prescrittivo: non occorre infatti che l’edificio reale soddisfi ogni singolo requisito prescritto dal decreto per l’edificio di riferimento, e quindi le trasmittanze di ogni elemento (pareti, infissi, solai, ecc…) e le efficienze degli impianti corrispondano a quelle dell’edificio di riferimento.

È necessario che la combinazione delle caratteristiche energetiche di progetto conduca ad un fabbisogno di energia primaria totale inferiore a quello derivante dal calcolo per l’edificio di riferimento.

Altra novità riguarda i servizi energetici da considerare per il calcolo della prestazione energetica.

Quest’ultima è definita come la quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare tutte le esigenze connesse ad un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensore e le scale mobili.

In merito agli interventi sugli edifici esistenti, sono state dettagliate meglio le varie casistiche, in particolare, le ristrutturazioni importanti, già definite dal D.Lgs 192/2005, vengono suddivise in primo e secondo livello, a seconda dell’entità dell’intervento.

Le Regioni, le Province autonome e i Ministeri competenti collaboreranno per la definizione e l’aggiornamento dei requisiti minimi degli edifici, della classificazione energetica, nonché della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per promuovere una applicazione omogenea delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Come già anticipato, in Regione Lombardia, a partire dal 1° gennaio 2016, i nuovi edifici dovranno rispettare requisiti minimi ancora più stringenti di quelli che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2015. Ricordiamo, invece che, a livello nazionale, tali valori entreranno in vigore al 1° gennaio 2019 per i nuovi edifici pubblici e al 1° gennaio 2021 per gli edifici privati.

Si segnala infine alle imprese che oltre al D.M. Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto della presente circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato nello stesso giorno altri due decreti in tema di efficienza energetica:

-

D.M. Linee guida nazionali per l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE);

   

-

D.M. Relazioni tecniche di progetto;

   

di cui diamo notizia con separati Suggerimenti.

In allegato, si trasmette la nota di approfondimento redatta da ANCE, il D.M. 26 giugno 2015 Requisiti Minimi e i relativi allegati.

Sarà nostra cura tenere aggiornate le imprese in merito alla pubblicazione delle norme di recepimento regionali e sulla data di un prossimo incontro tecnico per illustrare tutte le novità nazionali e regionali, in materia di efficienza energetica degli edifici.


Tags: Energia