PNRR: proroga termini e rendicontazione finale. Le previsioni normative e le linee guida

La legge di conversione del D.L. n. 19/2026 allinea al 30 giugno 2026 il termine di ultimazione degli interventi PNRR. Le Linee Guida chiariscono modalità e documentazione per la rendicontazione finale.

Suggerimento n. 222/10 del 22 aprile 2026


Il 15 aprile 2026 il Senato ha approvato in via definitiva, con voto di fiducia, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. "Decreto PNRR"), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione. La legge di conversione (L. n. 50/2026) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 aprile ed è in vigore dal giorno successivo.

Le novità inserite nella legge di conversione appaiono di rilievo perché introducono un allineamento normativo dei termini finali di completamento degli interventi rispetto alla scadenza del PNRR, riducendo possibili disallineamenti tra cronoprogramma europeo e termini fissati nei singoli rapporti attuativi.

La norma di maggiore interesse per le imprese di costruzione è il comma 1-bis introdotto all'art. 1 in sede di conversione.

Tale disposizione interviene direttamente sui rapporti contrattuali in corso, prevedendo che, per tutti gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo rechino una data di ultimazione anteriore a quella stabilita dal PNRR, il termine per la conclusione dei lavori è fissato di diritto al 30 giugno 2026 ai sensi dell'art. 1339 del codice civile

La medesima proroga si applica altresì ai contratti i cui termini di ultimazione siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, purché i lavori non siano stati ancora ultimati.

La disposizione opera anche ai fini delle penali per ritardato adempimento: il computo delle stesse si sospende fino al 30 giugno 2026, con evidenti effetti di tutela per gli operatori economici. Il comma 1-bis chiarisce, inoltre, che, ove l’intervento sia ultimato successivamente al termine originariamente previsto negli atti convenzionali o contrattuali ma anteriormente al 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione.

Nel medesimo quadro si collocano anche le Linee Guida PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che recano "Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone".

Il documento definisce il quadro operativo entro cui si completeranno gli interventi e fornisce indicazioni concrete per il rispetto delle scadenze europee.

I punti di maggiore interesse pratico per le imprese sono i seguenti.

  • Scadenze inderogabili: i soggetti attuatori devono completare le attività entro il 30 giugno 2026; le Amministrazioni titolari hanno tempo fino al 31 agosto 2026 per finalizzare la documentazione di rendicontazione. Qualsiasi azione successiva non sarà valutabile dalla Commissione europea.
  • Certificato di ultimazione dei lavori: rappresenta il documento-chiave ai fini della rendicontazione PNRR. La data che rileva è esclusivamente quella di emissione del certificato, non il termine concesso all'appaltatore per lavorazioni residuali (ammesse entro 60 giorni dalla data del certificato, purché di modesta entità). Il certificato sostituisce il collaudo ai fini PNRR ove quest'ultimo non sia ancora disponibile.
  • Contenuto minimo del certificato: identificazione dell'intervento (missione, componente, investimento), oggetto e localizzazione dell'appalto, riferimenti contrattuali (CIG, CUP, CLP), data di emissione, sottoscrizione del Direttore dei Lavori e dell'operatore economico, visto del RUP. Le Linee Guida allegano un modello standard di riferimento.
  • Caricamento su ReGiS: il certificato e la documentazione a comprova del target devono essere caricati entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori; la documentazione integrativa (inclusa quella DNSH) entro 15 giorni.
  • Misure T1/2026 rinviate: per le misure con scadenza intermedia europea a marzo 2026 (tra cui M2C3I1.1 – nuove scuole, M2C4I4.1 – infrastrutture idriche, M5C2I2.3 – PINQUA), tale scadenza è ricondotta al termine T2/2026 (30 giugno 2026), in linea con quanto disposto dall'art. 2, co. 2 del D.L. 19/2024.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alle imprese di verificare lo stato di avanzamento di tutti i cantieri PNRR ancora in corso di esecuzione e di coordinare con i RUP l'emissione tempestiva del certificato di ultimazione dei lavori in conformità al modello standard allegato alle Linee Guida.


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