Plusvalenza cessione quote immobile oggetto di lavori agevolati con il superbonus

In caso di cessione di quote di un immobile oggetto di interventi che hanno beneficiato del Superbonus, il comproprietario che cede la propria parte non può aumentare il costo fiscalmente riconosciuto con le spese sostenute da un altro comproprietario per realizzare i lavori: questo il principale chiarimento.

Suggerimento n. 439/50 del 4 settembre 2026


Con Risposta n. 158 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito alla disciplina delle plusvalenze su immobili, oggetto di interventi che hanno beneficiato del Superbonus, detenuti in comproprietà tra soggetti legati fra loro da rapporti di parentela.

Nel caso di specie, a chiedere delucidazioni in merito al corretto comportamento fiscale da adottare, sono una madre ed una figlia comproprietarie di un immobile insieme, rispettivamente, al figlio e fratello, che intendono cedere le quote di loro proprietà. La particolarità della vicenda risiede nella diversa origine delle quote possedute, una parte deriva dalla successione del marito e del padre, mentre altre quote, già detenute, erano state acquistate a titolo oneroso. L’immobile è stato poi oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, le cui spese sono state pagate esclusivamente dal figlio/fratello che ha usufruito delle agevolazioni fiscali (e che intende acquistare le altre quote di proprietà), mentre le altre comproprietarie non hanno sostenuto alcuna spesa né beneficiato dei bonus edilizi. In vista della cessione delle loro quote al comproprietario che ha finanziato i lavori, le istanti hanno chiesto se l’operazione possa generare plusvalenza e se le spese sostenute dall’altro comproprietario possano incrementare il costo fiscalmente riconosciuto delle quote.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, dal 1° gennaio 2024, è stata introdotta una nuova ipotesi di plusvalenza imponibile per le cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus e conclusi da non più di dieci anni al momento della cessione.

La plusvalenza è calcolata sulla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto, o costo di costruzione, dell’unità immobiliare ceduta, aumentato di ogni altro costo inerente. Inoltre, se trascorrono più di cinque anni tra la fine dei lavori agevolati e la cessione dell’immobile, il costo di acquisto/costruzione può essere aumentato in misura pari al 50% delle spese di recupero edilizio sostenute dal cedente. Non generano plusvalenza le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti al trasferimento o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione, e la cessione, sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di acquisizione “mista” della proprietà (per successione e per atto a titolo oneroso) è imponibile, come plusvalenza, la sola cessione delle quote immobiliari già possedute o acquistate a titolo oneroso. Quindi la cessione delle altre quote di proprietà ricevute per successione è esclusa da Irpef.

In ogni caso, ai fini del calcolo della plusvalenza, nel caso di specie, le spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus, non possono essere aggiunte al costo di acquisto/costruzione dell’immobile, in quanto le spese stesse sono state sostenute da un soggetto diverso dal cedente.


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