Obbligo di nomina degli organi di controllo

Entro il 30 aprile le s.r.l. che hanno superato nell’ultimo biennio specifiche soglie patrimoniali, reddituali e di occupazione sono tenute alla nomina degli organi di controllo e ad adeguare, se necessario, lo statuto e l’atto costitutivo.

Suggerimento n. 128/19 del 23 febbraio 2023


Come noto, l’art.379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificando anche una disposizione del Codice civile (art.2477), ha introdotto l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, negli ultimi due esercizi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale quattro milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni quattro milioni di euro
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’esecuzione di tale adempimento, oggetto nel tempo di diverse proroghe, è stata fissata entro il termine per l’approvazione in assemblea dei bilanci 2022, quindi in via ordinaria entro il 30 aprile 2023.

In sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 30 aprile 2023, quindi, agli esercizi relativi alle annualità 2022 e 2021.

Si ricorda che, per le s.r.l. e le società cooperative, l’organo di controllo o il revisore, da nominare entro il prossimo 30 aprile, si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società.

Le società dovranno anche adeguare, se necessario, lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (quindi sempre entro il 30 aprile p.v.).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato nessuno dei predetti limiti.

L’individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa costituita in forma di s.r.l. o di cooperativa si inserisce nell’obbligo più generale stabilito dal Codice della crisi di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di rilevare tempestivamente le situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale.

Si ricorda che la rilevazione e segnalazione della situazione di crisi da parte dell’organo di controllo è obbligatoria e consente di superare la responsabilità solidale derivante da eventuali successive azioni od omissioni dannose per l’impresa commesse dagli amministratori.

I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

  • dal possibile illecito amministrativo di “omessa convocazione assembleare, per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro;
  • dalla possibile denuncia al Tribunale.

Per quel che riguarda gli effetti della mancata convocazione dell’assemblea, l’ANCE ha predisposto un breve schema riepilogativo in allegato. 


Referenti

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