Obblighi del proprietario di aree non responsabile della contaminazione

Il Ministero dell’Ambiente, con la Circolare Prot. 1495 del 23/01/2018, ha chiarito quali sono gli obblighi a carico del proprietario di aree non responsabile della contaminazione, il tema dell’onere probatorio della contaminazione, nonché gli inquadramenti corretti dei cosiddetti “inquinamento diffuso” e “inquinamento storico”.

Suggerimento n. 1/1 del 4 gennaio 2021


Precedenti comunicazioni sul tema

Suggerimento n. 775/2020

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite la Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ha chiarito con la Circolare Prot. 1495 del 23/01/2018 (che vi trasmettiamo in allegato) sia quali sono gli obblighi a carico del proprietario di aree non responsabile della contaminazione, sia il tema dell’onere probatorio della contaminazione, nonché gli inquadramenti corretti dei cosiddetti “inquinamento diffuso” e “inquinamento storico”.

Il pronunciamento Ministeriale, predisposto in data 23/01/2018 dal Dirigente Divisione III – Bonifiche e Risanamento Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è reso necessario a causa delle numerose richieste di chiarimenti e interpretazioni pervenute al Ministero dell’Ambiente in relazione agli obblighi a carico del proprietario di aree non responsabile della contaminazione delle medesime.

Grazie a detta Circolare Prot. 1495 del 23/01/2018 è stato quindi fornito un indirizzo comune e definitivo sui temi in oggetto, al fine di garantire omogenei livelli di tutela ambientale e sanitaria nel territorio nazionale.

È stato anche chiarito che, nell’ambito delle attività di verifica e di indagine svolte dalla pubblica amministrazione per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, quindi il soggetto obbligato all’attuazione degli interventi di bonifica, trova applicazione la regola probatoria, codificata nel processo civile del “più probabile che non”.

In allegato, riportiamo dettagliatamente i chiarimenti Ministeriali, unitamente ad una nostra nota con commenti e precisazioni, in relazione agli obblighi a carico del proprietario di aree non responsabile della contaminazione, al tema dell’onere probatorio della contaminazione nonché ai corretti inquadramenti dei cosiddetti “inquinamento diffuso” e “inquinamento storico”.

 


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