Nuovo Codice dei contratti pubblici

Entrata in vigore del nuovo Codice appalti: le novità più importanti per il settore.

Importante | Suggerimento n.191/12 del 20 aprile 2016


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 Aprile 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture.

Si segnalano di seguito le novità principali del decreto legislativo.

  • Entrata in vigore (art.220)

Il Codice è entrato in vigore il 19 aprile 2016, giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e trova applicazione ai bandi pubblicati successivamente a tale data nonché alle procedure senza pubblicazione del bando per le quali alla data di entrata in vigore non siano già stai inviati gli inviti a presentare offerta.

Il Codice prevede alcune misure operative da subito, mentre numerose altre necessitano di decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture o di apposite linee guida di Anac.

  • Criterio di aggiudicazione (art.95)

Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro può essere utilizzato il criterio del massimo ribasso purchè la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (quindi fino ad 1 milione di euro), la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, purchè il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci.

Al fine di rendere non predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia sono previsti cinque metodi alternativi applicati sulla base di un sorteggio.

  • Affidamento contratti sotto soglia (art.36)

Il nuovo codice prevede :

     - per lavori di importo inferiore a 40 mila euro la possibilità di affidamento diretto;

     - per i lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando invitando almeno 5 imprese individuate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

     - per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila e inferiore ad 1 milione è la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

     - per lavori di importo pari e superiore ad 1 milione di euro diventano obbligatorie le procedure ordinarie, aperte e ristrette.

  • Opere di urbanizzazione a scomputo oneri ( art. 36)

L’affidamento del contratto d’appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, non è soggetto alle norme del nuovo Codice degli appalti.

Per l’affidamento dei lavori relativi a tutte le altre opere di urbanizzazione a scomputo si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

  • Subappalto (art. 105)

Il nuovo codice introduce un limite al subappalto pari al 30% rispetto all’importo complessivo del contratto. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto la predetta soglia.

  • Soccorso istruttorio (art. 83)

Il nuovo codice ripropone l’istituto del soccorso istruttorio ma stabilisce che la sanzione massima non potrà superare i 5.000 euro. Inoltre è espressamente previsto che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

  • Appalto integrato (art. 59)

Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

  • Anticipazione del prezzo (art. 35)

Il nuovo codice prevede a favore dell’appaltatore l’anticipazione del prezzo d’appalto nella misura pari al 20%, da corrispondersi entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato. La misura diventa, pertanto strutturale.

  • Opere superspecialistiche (art. 89)

Il Codice rinvia l’individuazione delle categorie superspecialistiche all’emissione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Per queste categorie si prevede intanto il divieto di avvalimento e la loro rilevanza in appalto se di importo superiore al 10%. Durante il periodo transitorio sono salve le norme già in vigore.

  • Riserve (art. 205)

Viene eliminata la disposizione, prevista nella bozza di decreto, che prevedeva la possibilità per le stazioni appaltanti di risolvere il contratto d’appalto qualora l’appaltatore avesse provveduto ad iscrivere riserve oltre il limite del 15%.

 

Approfondimenti sul contenuto dell’intero Codice saranno oggetto di ulteriori suggerimenti.

 

 

 


Referenti

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