Nuova legge regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
La Regione Lombardia ha pubblicato la nuova legge in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) che semplifica procedure, competenze e riordina il quadro normativo allineandolo alle disposizioni nazionali ed europee.
Suggerimento n. 376/104 del 20 luglio 2026
Informiamo i soci la Regione Lombardia ha pubblicato la L.R. 10 luglio 2026, n.18 recante “Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale” (sul BURL n. 29 del 14 luglio 2026, vedi allegato).
La nuova legge regionale sostituisce integralmente la precedente L.R. n. 5/2010 ridefinendo il quadro normativo regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA.
L'intervento legislativo non rappresenta quindi una modifica radicale della disciplina della VIA, già fortemente regolata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ma rappresenta un intervento di riordino e aggiornamento della normativa regionale in un unico testo, atto reso necessario dall'evoluzione della legislazione statale ed europea intervenuta negli ultimi quindici anni.
L'impostazione della nuova legge evidenzia inoltre una particolare attenzione ai principi di semplificazione amministrativa, di digitalizzazione, di certezza dei procedimenti e di riduzione degli oneri amministrativi, senza diminuire il livello di tutela ambientale previsto dalla normativa nazionale ed europea.
Nelle note seguenti vengono elencati gli obiettivi previsti dalla nuova legge regionale.
- Riallineamento della normativa regionale al quadro nazionale evitando duplicazioni e rinviando direttamente alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, riducendo quindi il rischio di incoerenza tra disciplina regionale e nazionale.
- Semplificazione amministrativa anche attraverso l’eliminazione delle numerose disposizioni della legge del 2010 che risultavano stratificate a seguito delle modifiche normative intervenute negli anni.
- Maggiore certezza nell'individuazione delle autorità competenti attraverso criteri più chiari di riparto tra Regione, Province e Comuni. È, altresì, prevista la gestione unitaria dei progetti complessi (con competenze autorizzative in capo ad un unico livello amministrativo responsabile) e l’applicazione del principio di prevalenza territoriale per i progetti interprovinciali.
- Definizione di criteri uniformi per l’individuazione dell’autorità competente in materia di VIA confermando l’allineamento tra competenze della VIA e competenze autorizzative con un unico livello amministrativo responsabile, prevedendo una gestione unitaria dei progetti complessi, ed applicando il principio di prevalenza territoriale per i progetti interprovinciali.
- Riorganizzazione delle competenze della Commissione istruttoria regionale e rafforzamento della funzione della Conferenza di servizi che diviene il momento centrale di coordinamento tra tutte le amministrazioni. La riforma rafforza, inoltre, il principio di integrazione procedimentale valorizzando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) quale sede unitaria nella quale confluiscono la valutazione ambientale e gli ulteriori titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento.
- Riduzione dei tempi e delle duplicazioni documentali attraverso procedure semplificate per le verifiche di assoggettabilità a VIA (Screening) e mediante forme di integrazione e coordinamento procedimentale con le procedure di VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Attribuzione di maggiore rilievo agli strumenti digitali, individuando nel portale S.I.L.V.I.A. (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale) il principale punto di accesso alle informazioni, agli atti e alle pubblicazioni relative ai procedimenti di VIA.
- Previsione di controlli più rigorosi mediante la possibilità di istituire Osservatori Ambientali (anche a livello provinciale) per verificare l’ottemperanza delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA.
- Fase transitoria chiara secondo cui i procedimenti già avviati seguiranno l’iter precedente, mentre la nuova disciplina si applicherà a tutte le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della norma.
Completano, infine, la legge i seguenti tre allegati in cui viene elencata la ripartizione delle autorità competenti per tipologia di procedura ed opera, nello specifico:
- Allegato A: Progetti sottoposti a procedura di VIA.
- Allegato B: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA.
- Allegato C: Autorità competenti in materia di VIA riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B rispetto ai quali non vi è corrispondenza tra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di valutazioni ambientali.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, si ricorda che, in base alla soglia dimensionale, possono ricadere in procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA progetti di:
- impianti fotovoltaici;
- impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- cave
- strade urbane ed extraurbane
- parcheggi
- piattaforme logistiche
- sviluppo di aree urbane
- grandi strutture di vendita e centri commerciali
- villaggi turistici
- centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri.
Entro i prossimi sei mesi la Giunta regionale dovrà adottare il Regolamento Regionale sulle modalità di attuazione e di applicazione delle disposizioni della nuova legge; nel frattempo continueranno ad applicarsi le disposizioni del R.R. n. 2/2020.
Entro un anno dovranno, invece, essere adottate le deliberazioni funzionali alla semplificazione dei procedimenti nei casi di integrazioni procedurali, alla redazione dei piani di monitoraggio e relativi oneri a carico del proponente, e alla determinazione delle sanzioni per la realizzazione di progetti in assenza o difformi dal provvedimento autorizzatorio unico.
Per approfondimenti si rimanda al testo della L.R. n. 18/2026.