Nuova disciplina della “patente a crediti” nei cantieri - Entrata in vigore dal 1° ottobre 2024

Le Legge di conversione del "Decreto PNRR" introduce importanti novità per i datori di lavoro, confermando tra l’altro la disciplina della ''patente a crediti'', ma sono ancora tanti i punti che dovranno essere chiariti con circolari esplicative dell'INL e con decreti attuativi.

Suggerimento n. 233/44 del 9 maggio 2024


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 138/2024) il “Decreto PNRR” conteneva anche alcuni aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificando il D.Lgs. n. 81/2008.

Sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (v. nostro Suggerimento n. 231/2024).

Il sistema predisposto dal Ministero del lavoro prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, entri in vigore un sistema di “patente a crediti” che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo.

In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l’impresa - salva la possibilità di terminare comunque l’esecuzione dell’appalto eseguito per oltre una certa percentuale - perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni.

Dall’obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Permangono molte delle perplessità ed alcuni dubbi già anticipati in occasione della pubblicazione del decreto legge, che era poi da convertire in legge.

Infatti, con la modifica pubblicata, il legislatore introduce un unico sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, prevedendo un titolo abilitante, obbligatorio per le imprese (tutte, senza distinzione alcuna per settore d’attività o dimensione) e lavoratori autonomi, per poter operare nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Uno strumento di qualificazione dell’impresa - condivisibile se realmente coerente con una logica premiante e non meramente sanzionatoria - avrebbe dovuto valorizzare la qualità dell’impresa, incentivando il rispetto della normativa ed il possesso di requisiti qualificanti per una maggiore sicurezza nell’ambito dei cantieri, date le peculiarità dei rischi ivi presenti. Al contrario, la regolazione dello strumento adottata dal legislatore non appare adeguata alla finalità proposta e presenta rilevanti criticità. In particolare, rischia di risultare impropriamente afflittiva per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in particolare nell’ambito dei lavori privati. Questo è uno degli aspetti che è stato rinviato ad un decreto attuativo e probabilmente potrà riguardare, ad esempio, la dimensione aziendale, la continuità della presenza nel mercato, l’impegno in materia di salute e sicurezza.

In questo modo, si auspica la necessaria differenziazione tra l’impresa di qualità e quella improvvisata.

Si trasmette in allegato una nota di sintesi della nuova disciplina, facendo presente alle imprese l’intenzione dell’Associazione di organizzare appositi incontri sul tema, oltreché di riservarsi ulteriori chiarimenti e note sulla base di quanto emergerà dal confronto con gli interlocutori istituzionali.


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