Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di licenziamento nell’ambito della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione - 8/2024
Segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione in materia di licenziamento, al fine di informare le imprese associate circa gli orientamenti giurisprudenziali e gli esiti delle impugnative, fermo che è sempre attivo il nostro servizio sindacale, telefonico e su appuntamento, per supportare il datore di lavoro nelle eventuali procedure di licenziamento individuale o collettivo.
Suggerimento n. 440/85 del 30 settembre 2024
CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 19348 DEL 15.07.2024 - IL LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PUO’ ESERCITARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA ANCHE IN COSTANZA DI RAPPORTO
Una lavoratrice ha stipulato due contratti di lavoro a tempo determinato - per una durata complessiva superiore ai 6 mesi - con il medesimo datore di lavoro.
In costanza del secondo rapporto di lavoro - e a distanza di oltre 6 mesi dalla cessazione del primo - la lavoratrice ha esercitato il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dal datore di lavoro, ai sensi dell’allora vigente art. 5 commi 4-quater e 4-sexies del D.lgs. 368/2001.
Il datore di lavoro ha negato tale diritto eccependo che l’esercizio dello stesso fosse stato effettuato tardivamente rispetto alla cessazione del primo contratto di lavoro (oltre i 6 mesi dalla cessazione dello stesso) e anticipatamente rispetto al termine di decorrenza dello stesso, coincidente con la scadenza del secondo contratto di lavoro a tempo determinato.
La lavoratrice si è così rivolta al Tribunale del lavoro di Belluno, il quale ha rigettato il ricorso.
Il rigetto è stato confermato anche dalla Corte d’appello che ha ritenuto decaduta la lavoratrice dal diritto di precedenza per tardiva manifestazione della volontà rispetto alla cessazione del primo contratto di lavoro ed ha escluso che il diritto di precedenza potesse essere esercitato dalla stessa in costanza del secondo rapporto di lavoro.
Avverso la pronuncia della Corte d’appello di Venezia, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea interpretazione della norma di riconoscimento del diritto di precedenza.
La Corte di Cassazione, accogliendo le doglianze della lavoratrice, ha evidenziato che:
- l’art. 5 co. 4-quater del D.lgs. 368/2001 ha previsto il requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di precedenza e cioè, che vi fosse stata una prestazione di attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti;
- l’art. 5 co. 4-sexies del D.lgs. 368/2001 ha previsto una condizione e disposto i termini procedimentali per l’esercizio del diritto di precedenza e cioè, la manifestazione da parte del lavoratore di una volontà in tal senso, la fissazione dei termini ad quem “entro” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro” ed “entro” un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”, per l’estinzione del diritto;
- entrambe le previsioni non hanno previsto un termine a quo (a partire dal quale) poter esercitare tale diritto.
In virtù di quanto sopra, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la stessa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “a norma dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies D.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”.
Segnaliamo che tale principio - pur riferito ad una norma abrogata - potrebbe trovare applicazione anche per il vigente art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 che, sul punto, ripropone il medesimo dettato normativo relativamente all’esercizio del diritto di precedenza.