Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di licenziamento nell’ambito della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione - 5/2024

Segnaliamo recenti pronunce della Cassazione in materia di licenziamento, al fine di informare le imprese associate circa gli orientamenti giurisprudenziali e gli esiti delle impugnative, fermo che è sempre attivo il nostro servizio sindacale, telefonico e su appuntamento, per supportare il datore di lavoro nelle eventuali procedure di licenziamento individuale o collettivo.

Suggerimento n.279/59 del 30 maggio 2024


CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA N. 13764 DEL 17.05.2024 - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, INTIMATO SUBITO DOPO LA REINTEGRAZIONE GIUDIZIALE NEL POSTO DI LAVORO

Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il proprio licenziamento disciplinare - intimatogli il 21 novembre 2014, per aver pubblicato sulla propria pagina personale Facebook video e foto ritenuti denigratori dal datore di lavoro - subito dopo l’avvenuta sua reintegrazione nel posto di lavoro, con effetto a far data dal 16 marzo 2014, già disposta dal medesimo Tribunale a seguito della dichiarata illegittimità del primo licenziamento intimatogli il 23 dicembre 2013.

La Corte d’Appello di Bari, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure, ha ritenuto legittimo il secondo licenziamento intimato per giusta causa, alla luce del fatto che, stante la reintegra disposta dal primo Giudice, il rapporto di lavoro è da considerarsi mai risolto e quindi il lavoratore doveva considerarsi alle dipendenze quando, tra il 6 ed il 17 novembre 2014, ha pubblicato sul citato social network contenuti palesemente diffamatori ed eccedenti i limiti di un corretto esercizio del diritto di critica.

Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema corte con l’ordinanza n. 13764/2024 ha confermato a sua volta la decisione del Giudice d’appello, ribadendo che:

  • il rapporto di lavoro è da considerarsi “ripristinato di diritto” per effetto dell’ordine del primo Giudice di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro, “riattivando le reciproche obbligazioni, rimaste quiescenti”, a seguito della dichiarata illegittimità del primo licenziamento;
  • in caso di reintegra giudiziale, il ripristino del rapporto di lavoro opera di diritto con la sola lettura del dispositivo della sentenza in udienza e prima ancora del deposito della motivazione e non necessita né di messa in mora del datore di lavoro, né di atto di formale riassunzione, atteso che il lavoratore:
    • con l’impugnativa si è già messo a disposizione del datore di lavoro;
    • può scegliere liberamente tra la ripresa del suo lavoro o di non rientrare in servizio, percependo in alternativa l’indennità sostitutiva di legge;
  • salvo casi residuali, al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito dell’intenzionalità della condotta del lavoratore e della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto all’illecito contestato, trattandosi di aspetti di competenza esclusiva dei Giudici di merito (in primo e secondo grado), incensurabili in sede di legittimità ove sia stati adeguatamente motivati.

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