Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di licenziamento nell’ambito della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - 3/2024

Segnaliamo recenti pronunce della Cassazione in materia di licenziamento, al fine di informare le imprese associate circa gli orientamenti giurisprudenziali e gli esiti delle impugnative, fermo che è sempre attivo il nostro servizio sindacale, telefonico e su appuntamento, per supportare il datore di lavoro nelle eventuali procedure di licenziamento individuale o collettivo.

Suggerimento n.172/39 del 28 marzo 2024


CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA N. 6468 DEL 12.03.2024 - LICENZIAMENTO DISCIPLINARELA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX LEGE 104/1992 PER ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE PUO’ COSTITUIRE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO

Una banca, a seguito di controlli a mezzo di agenti investigativi autorizzati, ha licenziato per motivi disciplinari una propria dipendente “per assenza ingiustificata, a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro, soprattutto in connessione con la fruizione di permessi ex lege n.104/1992 in favore di genitori infermi”, specificando le date.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e, risultando soccombente in primo grado, ha proposto appello innanzi alla Corte dell’Aquila che, all’esito del giudizio, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato, in quanto "l'utilizzo dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi costituisce comportamento oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti, ed idoneo a giustificare il recesso per giusta causa”.

Avverso la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato la pronuncia c.d. “doppia conforme” dei Giudici di merito, ed in particolare ha ritenuto che:

- in diritto, la sentenza di appello è conforme alla giurisprudenza della Corte in tema di condotte abusive di lavoratori che fruiscano di sospensioni autorizzate del rapporto per l'assistenza o la cura di soggetti protetti. Infatti, il beneficio dei permessi ex lege 104/1992 comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza delle esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto;
   
- l'accertamento in concreto della condotta abusiva tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio e della proporzionalità tra la condotta ed il licenziamento comminato appartengono alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito e sono aspetti sottratti alla competenza della Suprema Corte, cui erano stati impropriamente riproposti;
   
- la contestazione circa la legittimità dei controlli operati per il tramite di agenzie investigative è infondata, in quanto detto tipo di controllo è legittimo ove non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di specie;
   
- la procedura disciplinare di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che ciò non sia necessario per consentire al lavoratore di difendersi, il che peraltro nel caso di specie è avvenuto;
   
- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della lavoratrice soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

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