Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di diritto del lavoro - 3/2025
Licenziamenti illegittimi: incostituzionale il “tetto” di sei mensilità di indennità risarcitoria previsto dal Jobs Act per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti.
Suggerimento n.413/81 del 29 luglio 2025
CORTE COSTITUZIONALE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 118/2025 - LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI NELLE PICCOLE IMPRESE: INCOSTITUZIONALE IL “TETTO” DI SEI MENSILITÀ IMPOSTO ALL’INDENNITÀ RISARCITORIA
Una lavoratrice, assunta dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015 attuativo del Jobs Act) da un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, ha impugnato il licenziamento intimatole il 30 settembre 2021 davanti al Tribunale di Livorno, sostenendone l’illegittimità e chiedendo: in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno subito; in via subordinata, la corresponsione di un’indennità ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 23/2015 (pari a una mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità).
Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, eccependo l’inapplicabilità delle tutele richieste, in quanto l’azienda non supera il limite dimensionale previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (15 dipendenti).
Il Tribunale, accertato che l’impresa occupa 14 dipendenti, ha escluso l’applicazione del regime ordinario previsto per i datori “sopra soglia” e ha rilevato l’applicabilità della disciplina speciale riservata ai datori “sottosoglia”, di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, che prevede – in caso di licenziamento illegittimo – il riconoscimento di un’indennità risarcitoria (ai sensi degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, del medesimo decreto) in misura dimezzata per ciascun anno di servizio e comunque non superiore al limite massimo di sei mensilità.
Ritenendo tale disciplina costituzionalmente dubbia, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 nella parte sopra indicata. Secondo il giudice rimettente, la norma ha determinato una tutela indennitaria sproporzionata e priva di flessibilità: da un lato, ha introdotto una disparità di trattamento irragionevole tra i lavoratori di imprese sopra e “sottosoglia”; dall’altro, ha impedito al giudice di graduare l’indennizzo in funzione della gravità del vizio che ha colpito il licenziamento, compromettendo sia la funzione risarcitoria sia quella dissuasiva della sanzione.
La Corte costituzionale ha accolto in parte le censure sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, confermando per il resto la validità della norma, inclusa la previsione della riduzione dell’indennizzo rispetto ai limiti ordinari.
Secondo la Corte, un sistema che prevede una tutela esclusivamente monetaria, rigidamente compresa tra 3 e 6 mensilità per qualsiasi tipo di illegittimità del licenziamento (sia formale che sostanziale), si traduce in una liquidazione forfettaria inidonea a soddisfare le esigenze di compensazione e deterrenza che lede i diritti fondamentali del lavoratore e viola gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea).
La Corte ha quindi ribadito la necessità di assicurare un bilanciamento effettivo tra libertà di iniziativa economica e tutela del lavoro, osservando come la previsione di una soglia fissa e invalicabile di 6 mensilità contrasti con il principio di eguaglianza, soprattutto in un contesto economico in cui il solo numero di dipendenti non rappresenta più, di per sé, la reale forza economica del datore di lavoro.
In conclusione, la Corte ha rinnovato l’invito al legislatore a rivedere in modo organico la disciplina, superando l’attuale approccio fondato esclusivamente sul numero degli occupati e valorizzando anche ulteriori parametri economici - come fatturato e bilancio - già adottati a livello europeo per la definizione delle micro e piccole imprese.
A seguito della decisione, nei giudizi relativi a licenziamenti illegittimi intimati a lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 da datori di lavoro “sottosoglia”, non si applica più il limite massimo di 6 mensilità previsto dall’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015.
Il giudice può ora determinare l’indennità sulla base dei parametri dimezzati, ma senza il vincolo di un “tetto” massimo fisso, esercitando la propria discrezionalità in relazione alla gravità concreta del caso.
Per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del Jobs Act da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, continua ad applicarsi la disciplina previgente, contenuta nella L. n. 604/1966, che prevede - in caso di licenziamento illegittimo - una tutela indennitaria compresa tra 2,5 e 6 mensilità.