Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di diritto del lavoro - 2/2025

La comunicazione della contestazione disciplinare e del licenziamento a mezzo lettera raccomandata si presume conosciuta dal lavoratore a partire dalla data di recapito dell’avviso di giacenza.

Suggerimento n.322/66 del 16 giugno 2025


TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1253/2025 - NOTIFICA PER RACCOMANDATA: CONOSCENZA PRESUNTA DALLA DATA DI GIACENZA

In data 13 gennaio 2024, presso il domicilio di un lavoratore, è stata recapitata, a mezzo del servizio postale, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente una contestazione disciplinare.

In assenza del destinatario e di altra persona abilitata alla ricezione, il portalettere ha provveduto al rilascio dell’avviso di giacenza (della medesima) presso l’ufficio postale competente.

Successivamente, in data 22 gennaio 2024, il lavoratore ha proceduto al ritiro del plico presso l’ufficio postale.

Il giorno seguente, 23 gennaio 2024, presso il domicilio del lavoratore è stata recapitata, sempre a mezzo di raccomandata a/r, la comunicazione di irrogazione del licenziamento per motivi disciplinari.

Il lavoratore ha proposto impugnazione del licenziamento innanzi al Tribunale di Messina, eccependo la violazione dell’art. 7 della Legge n. 300/1970, con particolare riferimento al mancato rispetto del termine minimo di cinque giorni previsto tra la contestazione dell’addebito e l’adozione del provvedimento espulsivo. In particolare, l’impugnante ha sostenuto che tale termine avrebbe dovuto decorrere dalla data effettiva di ritiro della contestazione disciplinare (22 gennaio 2024), al fine di consentirgli un’effettiva possibilità di difesa.

Il Tribunale di Messina ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l’impugnazione e richiamando sul punto un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cass. n. 23859/2018; Cass. n. 22198/2024; Cass. n. 23396/2017), secondo cui:

  • l’atto recettizio, qual è la contestazione disciplinare (così come il licenziamento), si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva presa visione. Pertanto, qualora l’atto venga inviato a mezzo raccomandata a/r e non venga consegnato per assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, la presunzione di conoscenza si perfeziona con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale;
  • ai sensi dell’art. 1335 c.c., per ritenere perfezionata la comunicazione, è sufficiente che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, senza che assuma rilievo il momento del successivo ritiro del plico o quello del compimento del periodo di giacenza legale.

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto legittima la condotta datoriale, essendo decorso l’intervallo minimo di cinque giorni previsto dall’art. 7 L. n. 300/1970 tra la data della presunta conoscenza della contestazione (13 gennaio 2024, data dell’avviso di giacenza) e la successiva comunicazione di licenziamento (23 gennaio 2024).

Si rammenta che la richiamata giurisprudenza di Cassazione ha più volte precisato che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. della comunicazione pervenuta al lavoratore può essere vinta laddove lo stesso riesca a provare "di essere stato, senza sua colpa, nell' impossibilità di averne notizia” (ad es.: perché ricoverato presso una struttura di cura).


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