Notiziario delle recenti pronunce di rilievo in materia di diritto del lavoro - 1/2025
La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale.
Suggerimento n. 260/49 del 15 maggio 2025
CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA N. 9286/2025 - LA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE NON PUÒ ESSERE VALIDAMENTE CONCLUSA PRESSO LA SEDE AZIENDALE
Un lavoratore con qualifica di operaio è stato licenziato per giusta causa in data 7 luglio 2021.
In pari data, presso la sede aziendale, il lavoratore ha sottoscritto un verbale di conciliazione alla presenza di un rappresentante sindacale della UGL (di Bari), pur non essendo iscritto a tale sindacato.
Successivamente, ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Bari, sostenendo l’invalidità del verbale di conciliazione e l’illegittimità del recesso.
Il Tribunale di Bari prima, e la Corte d’Appello di Bari poi, hanno rigettato le sue domande, ritenendo valida la conciliazione sindacale avvenuta presso la sede aziendale ed effettiva l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale.
In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto che né la mancanza di iscrizione del lavoratore al sindacato intervenuto, né il fatto che la conciliazione sia avvenuta nei locali aziendali inficino la validità dell'accordo.
Avverso la pronuncia di secondo grado, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 411, comma 3, c.p.c., e dell’art. 2113, comma 4, c.c., sostenendo che la conciliazione sindacale sottoscritta presso la sede aziendale non fosse valida, in quanto non avvenuta in una sede protetta né con effettiva assistenza sindacale.
La Corte - con l’ordinanza n. 9286/2025 - ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in merito alla sede protetta ed ha ribadito che:
- “La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.”
- “Modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni, in base alle disposizioni richiamate [N.d.R. sede giudiziale ex articoli 185 e 420 c.p.c., Commissioni di conciliazione presso l’ITL ex articoli 410 e 411, commi 1 e 2, c.p.c., sedi sindacali ex art. 411, comma 3, c.p.c., Commissioni di conciliazione e arbitrato ex articoli 412-ter e 412-quater c.p.c.], dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti.”