Notiziario Appalti Pubblici: principali novità e aggiornamenti istituzionali, normativi e giurisprudenziali - 3/2025

Ribasso d’asta dei costi della manodopera: limiti e modalità.

Suggerimento n. 383/22 del 15 luglio 2025


Con la sentenza n. 5712/2025, il Consiglio di Stato ha recentemente fornito chiarimenti su modalità e limiti di applicazione del ribasso d’asta ai costi della manodopera alla luce dell’art. 41, co. 14, D.Lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una gara per lavori pubblici finanziati con fondi PNRR, nell’ambito della quale l’operatore economico, pur risultando formalmente aggiudicatario, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione ritenendo che la stazione appaltante avesse erroneamente incluso nel ribasso i costi della manodopera, che invece egli intendeva escludere, in conformità alla disciplina vigente.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la lex specialis e l’art. 41, co. 14 imponessero l’esclusione dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso. Il giudice ha quindi annullato l’aggiudicazione e ordinato il rinnovo della valutazione delle offerte economiche.

Il Consiglio di Stato, in riforma di tale decisione, ha confermato la validità dell’aggiudicazione, chiarendo che – in base alla corretta interpretazione del nuovo Codice dei contratti – i costi della manodopera rientrano nell’importo a base di gara soggetto a ribasso, purché distintamente indicati, e ferma restando la possibilità per l’operatore di giustificare eventuali riduzioni tramite una più efficiente organizzazione aziendale.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 41, co. 14 non esclude i costi della manodopera dal ribasso, ma impone alla stazione appaltante di quantificarli e indicarli separatamente nei documenti di gara.

Tale lettura risulta coerente con le indicazioni fornite dall’ANAC (delibera n. 528/2023), dal Ministero delle Infrastrutture (parere n. 2505/2024) e con la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, n. 3611/2025 e n. 9255/2024).

La sentenza in parola ha inoltre rilevato che l’offerta dell’aggiudicatario non evidenziava inequivocabilmente l’intento di escludere detti costi dal ribasso, disponendo quindi che spetti alla stazione appaltante, in sede di riesame e in contraddittorio con l’operatore, interpretare l’effettiva volontà negoziale espressa, alla luce della legge di gara correttamente interpretata.

Il provvedimento di aggiudicazione è stato dunque confermato allo stato, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di procedere a una verifica puntuale dell’offerta, al fine di accertare se l’operatore abbia effettivamente inteso o meno sottrarre i costi della manodopera al ribasso, con le relative conseguenze in termini di ammissibilità dell’offerta.


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