Norma transitoria sul consumo del suolo e legge semplificazione 2017

La Regione Lombardia modifica la norma transitoria sul consumo di suolo e semplifica il recupero abitativo dei sottotetti e la realizzazione di piani attuativi.

Importante | Suggerimento n.284/57 del 7 giugno 2017


La Regione Lombardia ha approvato la disciplina transitoria sul consumo di suolo, di cui alla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, recante le “modifiche all’art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31” e la “legge di semplificazione 2017”, di cui alla legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, che introduce alcune novità in tema di recupero dei sottotetti, incentivi volumetrici e piani attuativi. Entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario al BURL n. 22 del 30 maggio 2017 e sono vigenti dal 31 maggio 2017.

 

NORMA TRANSITORIA SUL CONSUMO DEL SUOLO

Realizzazione dei piani attuativi previsti dai PGT vigenti nel 2014

È stato confermato il termine del 2 giugno 2017 per la presentazione delle istanze per la realizzazione dei Piani attuativi previsti dai PGT vigenti al 2 dicembre 2014.

L’attuazione di tali Piani, che originariamente era una scelta in capo al privato proprietario delle aree, è attualmente demandata all’esercizio della potestà decisionale della Pubblica Amministrazione, per cui diviene una scelta discrezionale dell’ente pubblico.

Al fine di mantenere in capo al privato l’attuabilità di tali Piani, tutelandone il mantenimento dell’edificabilità anche dopo il 2 giugno 2017, Assimpredil Ance, in collaborazione con Ance Lombardia, si è attivata per portare avanti, in fase di discussione in Consiglio Regionale, una proroga della disciplina transitoria che contemplasse l’esercizio del diritto da parte del privato di presentare l’istanza per attuare il Piano per un periodo temporale successivo all’adeguamento del processo di Piano. Nel progetto di legge della disciplina transitoria presentato in Consiglio Regionale vi era la sola previsione di attuazione delle potenzialità edificatorie di tali Piani in capo ai Comuni: modalità confermata anche nella legge approvata.

La legge regionale 16/2017 stabilisce che, per i Piani Attuativi delle aree disci­plinate dal Documento di Piano per cui non sia stata presentata l’istanza entro il 2 giugno 2017, i Comuni, nell’ambito della loro potestà pianificatoria, possono confermare la realizzabilità di tali Piani Attuativi, mante­nendone la previsione nel Documento di Piano o possono disporne le opportune modifiche e integrazioni con la variante al Documento di Piano. È stato altresì modificato il termine entro il quale può essere stipulata la convenzione che deve essere stipulata entro diciotto mesi dall’approvazione del Piano, anziché entro dodici mesi come nella disciplina transitoria previgente.

 

Adeguamento della strumentazione urbanistica

Il mancato completamento del processo di attuazione del Piano Territoriale Regionale e dei Piani Provinciali nell’arco temporale previsto dalla l.r. 31/2014 ha reso necessario ridefinire i termini per l’aggiornamento della strumentazione urbanistica, al fine di consentire l’adeguamento dei PGT dei Comuni.

La disciplina transitoria prevede l’adeguamento del Piano Territoriale Regionale entro il 31 dicembre 2017. È stato raddoppiato il termine per adeguare la pianificazione provinciale e metropolitana alla soglia regionale di consumo di suolo, stabilito in 24 mesi dall’adeguamento del PTR. L’aggiornamento dei PGT alla riduzione del consumo di suolo è da effettuare alla prima scadenza del Documento di Piano, una volta completato il processo di adeguamento della pianificazione sovraordinata. Per i Documenti di Piano la cui scadenza è già intercorsa in fase di approvazione della strumentazione urbanistica provinciale e metropolitana, il termine di validità è prorogabile di dodici mesi da tale adeguamento. I Comuni possono approvare varianti al PGT non incidenti sul consumo di suolo e che siano conformi alle prescrizioni del PTR, nel caso in cui sia già stato approvato.

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017

La legge di semplificazione 2017 modifica la l.r. 12/2005, in tema di recupero dei sottotetti, piani attuativi e programmi integrati di intervento e la l.r. 31/2014 in tema di cumulabilità degli incentivi energetici ed interviene sull’ambito di applicazione delle disposizioni per costruire in zona sismica.

 

Sottotetti

Al fine di implementare le possibilità di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, sono stati posticipati i termini per poter attuare il recupero dei sottotetti esistenti rispetto a quanto previsto nella legge 12/2005 previgente. Infatti, la legge 15/2017 proroga il termine per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti negli edifici nuovi e lo ammette dopo tre anni dall’agibilità, anziché entro cinque anni, com’era previsto nella legge previgente.

È incentivato il recupero dei sottotetti aventi superficie lorda di pavimento sino a mq 40, che costituiscono una pertinenza direttamente collegata all’unità immobiliare costituente “prima casa”. Tale intervento è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione.

La realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione edilizia, anziché per le opere di nuova costruzione, come in precedenza stabilito.

I Comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale, nella misura massima del 10%, anziché del 20% com’era stabilito in precedenza.

 

Pianificazione attuativa

È stata prevista la possibilità di realizzare i piani attuativi per stralci funzionali e sono state definite le condizioni per agevolare l’attuazione dei programmi integrati di intervento di rilevanza regionale, stabilendo che possono essere concesse proroghe ai tempi di realizzazione per esigenze sopravvenute in fase attuativa o per cause di forza maggiore adeguatamente motivate. È altresì agevolata la realizzazione dei programmi integrati di intervento di rilevanza non regionale e di piani attuativi comunali mediante la facoltà dei Comuni di concedere, su istanza degli interessati, proroghe sui tempi di realizzazione, l’attuazione per gli stralci funzionali delle parti di Piano non attuate e la rideterminazione della collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori non utilizzabili.

 

Cumulabilità degli incentivi energetici

Gli incentivi di scomputo della muratura di tamponamento della l.r. 31/2014 relativi alla riduzione dei consumi energetici sono cumulabili con gli altri incentivi sull’uso di fonti rinnovabili previsti dalle norme statali e regionali.

 

Interventi non rilevanti per la pubblica incolumità

Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni regionali in tema di costruzione in zona sismica gli interventi che il progettista dichiara privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici nell’assevera­zione che accompagna il titolo edilizio. La Giunta Regionale definirà gli indirizzi per classificare gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici.


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Tags: Edilizia