Moduli unificati e attuazione regionale del Decreto Scia 2

Approvati i moduli regionali e i profili applicativi del Decreto Scia 2 a livello regionale.

Importante | Suggerimento n.388/76 del 2 agosto 2017


L’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (il cosiddetto “Decreto Scia 2”), incidendo significativamente sui regimi amministrativi in materia edilizia, ha reso necessaria la predisposizione di una nuova modulistica unificata e standardizzata.

Com’è noto, la modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale è stata adottata con Accordi conclusi in sede di Conferenza unificata, fra Stato, Regioni ed Enti Locali.

 

Modulistica unificata Regionale

La Giunta Regionale della Lombardia ha recentemente approvato la delibera 17 luglio 2017 n. 6894 avente ad oggetto la “modulistica edilizia unificata e standardizzata: adeguamento alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia dei contenuti informativi dei moduli nazionali per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia” e pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria n. 30 del 29 luglio 2017.

Con la D.g.r. 17 luglio 2017 n. 6894, la Regione Lombardia, recependo il contenuto delle intese raggiunte nell’ambito delle Conferenze unificate del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, ha adottato la nuova modulistica edilizia unificata regionale, disponendo l’obbligo in capo ai Comuni di conformarsi a tale modulistica.

Coerentemente con il principio di semplificazione procedurale, è stato adottato un modello unico, che il titolare deve compilare con riferimento alla modalità autorizzatoria necessaria per ogni specifico intervento edilizio da considerare (CILA; SCIA; SCIA alternativa al Permesso di Costruire; Permesso di Costruire).

Sono stati altresì adottati i moduli relativi alla Comunicazione di Inizio Lavori, alla Comunicazione di Fine Lavori e alla Segnalazione Certificata per l’Agibilità.

 

Profili applicativi della disciplina edilizia del Decreto Scia 2

La Regione Lombardia ha approvato il 20 luglio scorso la circolare regionale, n. 10, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 30 del 24 luglio 2017 e relativa alla “modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia”.

 

Interventi edilizi

La circolare precisa che le definizioni degli interventi edilizi, contenute all’art. 27 della l.r. 12/2005, sono state superate dall’art. 3 del DPR 380/2001, in quanto qualificate dalla Corte Costituzionale quali “principi fondamentali” della materia, e come tali la loro definizione, nelle linee fondamentali e nel contesto della potestà legislativa concorrente, compete al livello di governo statale.

 

Procedure edilizie

La circolare regionale fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili applicativi della disciplina edilizia.

In particolare, si stabilisce, in tema di procedure edilizie, che non è più attivabile la DIA alternativa al Permesso di costruire (ex art. 41, comma 1 e art. 41 della l.r. 12/2005), né la Comunicazione di Eseguita Attività (di cui all’art. 42, comma 2 della l.r. 12/2005), sostituita dalla SCIA (ex art. 22, comma 2 del DPR 380/2001).

Ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, le fattispecie possibili sono: attività edilizia libera, CILA , SCIA, Permesso di Costruire, Permesso di Costruire Convenzionato, SCIA alternativa al Permesso di Costruire.

 

Mutamenti di destinazione d’uso

Per ciò che concerne i mutamenti di destinazione d’uso non è più applicabile l’art. 52, comma 1, della l.r. 12/2005, in base al quale i cambi d’uso non comportavano un mutamento nella qualificazione dell’intervento; per questo è ora necessario fare riferimento alla classificazione degli interventi edilizi data dall’art. 3, comma 1, del Testo Unico per l’Edilizia.

La Circolare Regionale 10/2017 precisa che in Regione Lombardia non trova applicazione l’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001, che fa salve le eventuali diverse previsioni regionali e detta una disciplina del cambio d’uso urbanisticamente rilevante, su cui la legislazione lombarda si è già espressa con l’art. 51 della L.R. 12/2005, in base al quale è demandato ai Comuni di indicare nel PGT in quali casi i cambi d’uso comportino una variazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche.

 

Sottotetti

Gli interventi riguardanti i sottotetti sono attualmente classificati come ristrutturazione edilizia e saranno assoggettabili, a seconda del tipo di intervento, a SCIA in caso di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero a Permesso di costruire o SCIA alternativa al Permesso di Costruire in caso di ristrutturazione edilizia “pesante”.

Sono pertanto inapplicabili l’art. 64, comma 9, della l.r. 12/2005 che fa riferimento alla Denuncia di Inizio Attività e gli articoli 63, comma 4, e 64, comma 10 della l.r. 12/2005 che citano il silenzio assenso, non più operativo nel conseguimento dell’agibilità, a seguito delle modifiche apportate a tale disciplina dal D.Lgs. 222/2016.


Referenti

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Tags: Edilizia