Modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Il stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente 24 giugno 2015 contenente alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Suggerimento n.423/110 del 25 settembre 2015


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 85/2015 e n. 307/2015 per informare le imprese associate che è stato pubblicato il D.M. 24 giugno 2015 da parte del Ministero dell’Ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015, vedi allegato) contenente alcune modifiche al D.M. 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) con il quale la Commissione Europea aveva rilevato che il D.M. 27 settembre 2010, riguardante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio Europeo 2003/33/CE.

Tra le principali modifiche ed integrazioni effettuate per allinearsi alle disposizioni europee, si segnalano:

  • l’eliminazione del codice 10.12.08 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico) tra quelli che possono essere conferiti in discarica senza la preventiva caratterizzazione, cioè senza analisi chimico-fisica;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi;
  • la conferma della possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di preventiva caratterizzazione, cioè senza analisi chimico-fisica  i rifiuti edili aventi codice CER 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche), 17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terra e rocce non pericolose).

Il decreto, infine, fornisce alcune indicazioni riguardo ai metodi di campionamento e analisi dei rifiuti, prescrivendo che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità devono essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate.

Viene anche ammessa la possibilità che il campionamento e le determinazioni analitiche siano effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori degli impianti di trattamento-recupero o discarica, qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

Si ricorda che per i sopracitati codici CER e per il codice CER 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione, c.d. calcinacci) rientrando nel caso dei “codici a specchio” è necessario indicare nel FIR (Formulario Identificativo Rifiuto) nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura:

Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato privo di sostanze pericolose.

Tale frase consente al produttore di classificare il rifiuto come non pericoloso, senza l’obbligo di effettuare l’analisi chimico-fisica del rifiuto stesso.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Rifiuti