Modalità di trattazione delle istanze rimediali per gli interventi edilizi a Milano

Il Comune di Milano ha stabilito come dovranno procedere gli Uffici nell’istruttoria delle istanze rimediali per gli interventi edilizi realizzati, in corso di esecuzione o da avviare in base a titoli abilitativi già perfezionati e oggetto di procedimenti penali per ipotesi di reati edilizi.

Importante | Suggerimento n. 10/1 del 8 gennaio 2026


Il Comune di Milano, con la Determinazione Dirigenziale dell’11 dicembre 2025 n. 11478, ha approvato le modalità di trattazione da parte degli Uffici Comunali di istanze rimediali per gli interventi edilizi già realizzati, in corso di esecuzione o da avviare in base a titoli abilitativi già perfezionati e oggetto di procedimenti penali per ipotesi di reati edilizi (vedi ns. suggerimento n. 539/63 del 20 novembre 2025).

 

Nell’istruttoria delle istanze rimediali, gli Uffici dovranno procedere alle verifiche indicate di seguito:

A. verifica preliminare di corretto avvio del procedimento da parte dall’operatore privato mediante presentazione di apposita istanza;

B. verifica della qualifica dell’intervento (che potrebbe essere definito come “nuova costruzione” o confermato come “ristrutturazione edilizia”) e del relativo adeguamento del contributo di costruzione, i cui criteri sono stati definiti dalla D.g.c. n. 1409/2025 (vedi ns. suggerimento n. 539/63 del 20 novembre 2025): 

1. ove l’intervento sia qualificato “nuova costruzione”, il contributo di costruzione è adeguato all’intero intervento edilizio in base al nuovo criterio, di cui alla D.D. 9501/2025 (vedi ns. sugg. n. 529/59 del 13 novembre 2025) e fatta salva l’applicazione dell’art. 9 c. 3 della L.R. 18/2019 per la quota degli oneri di urbanizzazione:

  • per gli interventi edilizi che necessitano, ad esito del procedimento rimediale, di ulteriori opere private, anche solo di completamento, non qualificabili come variante essenziale, o che non ne necessitano, l’adeguamento sarà determinato alla luce di valori e metodo vigenti al momento della richiesta del Permesso di Costruire o in cui era divenuta efficace la S.C.I.A.;
  • per gli interventi edilizi che necessitano, a seguito del procedimento rimediale, di ulteriori opere private da completare o da realizzare, qualificabili come varianti essenziali, fatto salvo il metodo di calcolo vigente al momento della richiesta Permesso di Costruire o in cui la S.C.I.A. era divenuta efficace, l’adeguamento sarà determinato (art. 38 c. 7 bis L.R. 12/2005), con apposita convenzione, con riferimento ai valori vigenti alla data di adozione della Delibera di Approvazione del Piano Attuativo e, in caso di Permessi di Costruire Convenzionati, riguardo a quelli vigenti alla data di adozione della Delibera di Approvazione della convenzione;

 

2. ove la qualifica dell’intervento sia “ristrutturazione edilizia”, ma si rendessero necessarie ulteriori opere private da completare o da realizzare a seguito del procedimento rimediale, qualificabili come varianti essenziali, fermo restando, per la quota degli oneri di urbanizzazione (art. 9 c. 3 della L.R. 18/2019, che introduce la riduzione del 60% degli oneri per la demolizione e ricostruzione), il metodo di calcolo vigente al momento della richiesta dell’originario Permesso di Costruire o in cui si era perfezionata la S.C.I.A., la corrispondente quota di contributo di costruzione sarà determinata (art. 38 c. 7 bis L.R. 12/2005) nell’ambito di apposita convenzione alla luce dei valori vigenti alla data di adozione della Delibera di Approvazione del Piano Attuativo e, per i Permessi di Costruire Convenzionati, alla data di adozione della Delibera di Approvazione della relativa convenzione;

C. verifica delle dotazioni territoriali:

  1. qualora, ad esito del procedimento rimediale, gli interventi edilizi necessitino di ulteriori opere private non qualificabili come variante essenziale, o non necessitino di alcuna opera, l’eventuale monetizzazione sarà definita utilizzando i valori OMI al momento di rilascio o di efficacia del titolo edilizio originario (D.G.C. 1512/2024);
  2. se gli interventi edilizi necessitano di ulteriori opere private consistenti in varianti essenziali, da completare o da realizzare in forza di provvedimento conclusivo del procedimento rimediale, dovranno essere verificate le dotazioni territoriali dando priorità al conferimento delle stesse con cessione o asservimento delle aree e ricorrendo, solo in caso di inattuabilità di tali modalità, alla monetizzazione totale o parziale;

D. verifica del rispetto delle norme in materia di Superficie Coperta del PGT (art. 19 c. 3, art. 21, c. 9 e art. 23 c. 5 del PdR del PGT) solo per gli interventi edilizi da realizzare, definiti come nuova costruzione e conseguente adeguamento del progetto;

E. per i procedimenti susseguenti alla presentazione di istanze volte all’approvazione di un Piano attuativo è previsto lo svolgimento dei seguenti adempimenti:

  1. verifica di assoggettabilità alla VAS, per interventi edilizi ancora da realizzare;
  2. verifica del reperimento dell’indice di permeabilità (art. 10 c. 4 lett. c del PdR del PGT), fatta salva la possibilità di compensazione o monetizzazione (art. 10 c. 5 del PdR del PGT), utilizzando per interventi di ristrutturazione edilizia il valore base.

La Determina 11478/2025 ha fornito anche alcune indicazioni in tema di modalità di calcolo delle monetizzazioni in caso di mancato raggiungimento di RIC (riduzione impatto climatico di cui all’art. 10 c. 4 del PdR del PGT) in base alla possibilità di compensazione o di monetizzazione.

 

Con tale Determina è stato dato mandato agli Uffici Comunali di:

  • avviare il procedimento per l’adozione dei provvedimenti rimediali (Piani Attuativi, convenzioni urbanistiche o Permessi di Costruire Convenzionati) riguardo alle istanze ricevute, facendo salva l’istruttoria relativa al titolo edilizio già rilasciato o formatosi e limitando le verifiche ai criteri indicati;
  • procedere a tali adempimenti istruttori, in aggiunta all’istruttoria già svolta, in quanto funzionali alle nuove modalità di attuazione dell’intervento edilizio oggetto di procedura penale, per cui era stato rilasciato o si era formato il relativo titolo edilizio.

Referenti

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Tags: Edilizia