Ministero della Salute - Lavoratori che rientrano in Italia da alcuni specifici paesi - Ordinanza del 7 ottobre 2020
Dall’8 ottobre u.s. per alcuni determinati Paesi è previsto l’obbligo di effettuare il test per la verifica dell’eventuale contagio da COVID-19.
Suggerimento n. 760/157 del 12 ottobre 2020
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è stata emanata una nuova Ordinanza da parte del Ministero della Salute (G.U. n. 249/2020) in vigore dall’8 ottobre 2020 e sino all’adozione del prossimo provvedimento governativo (DPCM) in corso di emanazione, e comunque non oltre il 15 ottobre p.v.
In particolare, il Ministero ha stabilito che a chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale e nei quattordici giorni antecedenti abbia soggiornato o sia transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
In ogni caso le persone che fanno rientro in Italia dai predetti Paesi devono comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Tali disposizioni non si applicano:
- a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 (v. nostri Suggerimenti n. 684 e n. 709/2020), come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
L’Ordinanza in commento prevede altresì che non siano più obbligatori controlli per chi rientra da Croazia, Grecia e Malta e che ora i controlli di cui sopra sono estesi a tutto il territorio dello Stato francese e non solo qualora il rientro avvenga da alcune Regioni (v. nostro Suggerimento n. 709/2020).
Ricordiamo sempre che sui siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, ai link sotto riportati, è possibile trovare le informazioni, in continuo e costante aggiornamento, relative agli adempimenti da effettuarsi a seconda del Paese da cui si rientra:
Restiamo comunque a disposizione per eventuali valutazioni sui singoli casi che si dovessero prospettare nelle aziende.