Ministero del lavoro: nuovo chiarimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Compatibilità tra le funzioni di RLS e CSP
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta su un tema di interesse per le imprese: la compatibilità tra gli incarichi di RLS e CSP. Il chiarimento fornito con l’Interpello n. 4/2026 contribuisce a definire alcuni aspetti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'organizzazione dei cantieri.
Suggerimento n. 512/105 del 13 ottobre 2026
Si segnala per opportuna informativa il parere della Commissione in merito alla compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). In particolare, era chiesto di valutare se questa contestuale attribuzione di funzioni di RLS e CSP in capo allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda fosse compatibile con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza). Altresì, l’istanza era volta a chiedere se tale cumulo di incarichi in capo allo stesso lavoratore fosse rispettoso dei principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli, previsti dal TU sicurezza.
Pur rilevando l'assenza di un'esplicita previsione normativa di incompatibilità, la Commissione ritiene che il cumulo dei due incarichi possa risultare incompatibile quando la società presso cui opera il lavoratore svolga attività direttamente nel cantiere attraverso propri dipendenti durante la fase esecutiva dei lavori. In tale situazione, infatti, il soggetto sarebbe chiamato contemporaneamente a rappresentare i lavoratori e a valutare, anche indirettamente, scelte progettuali da lui stesso elaborate in qualità di CSP.
Secondo la Commissione questa sovrapposizione potrebbe compromettere l'autonomia di giudizio, l'indipendenza e l'imparzialità richieste per l'effettivo esercizio delle prerogative del RLS. Inoltre, la disciplina del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sembra presupporre una distinzione tra chi redige il documento e chi, in qualità di RLS, è chiamato a esaminarlo nell'ambito delle attività di informazione e consultazione previste dal TU sicurezza.
La Commissione pertanto valorizza il principio di indipendenza delle figure della prevenzione nei cantieri, evidenziando come il cumulo di incarichi formalmente non vietato possa, in concrete situazioni organizzative, determinare potenziali conflitti di ruolo che le aziende sono opportunamente chiamate a prevenire (vedasi Interpello 4/2026 allegato).