Ministero del Lavoro - Fondo nuove competenze (FNC) edizione 2024 - Domande dal 10 febbraio al 10 aprile 2025

Avviata a terza edizione del Fondo Nuove Competenze che riconosce dei contributi finanziari ai datori di lavoro privati che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei propri lavoratori e lavoratrici.

Suggerimento n. 536/108 del 9 dicembre 2024


Con la pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024 e l’approvazione dell’Avviso Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni con Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 è stata avviata la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC) – anche denominato ”Competenze per le innovazioni”finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro privati e favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento a quest’ultimi di contributi finanziari qualora abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi di sviluppo delle competenze dei propri lavoratori e lavoratrici.

Riportiamo di seguito una sintesi delle indicazioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale e nell’”Avviso Fondo nuove competenze.Competenze per le innovazioni”.

 

DESTINATARI

Come anticipato, possono accedere al FNC i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

 

REQUISITI DELL’ACCORDO DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO

L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro (qui il modello ministeriale da seguire) deve:

  • essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ovvero, in assenza, da quelle territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • essere conforme a quanto previsto dall’art. 88, co.1 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, e s.m.i. e deve contenere quali elementi minimi
    - i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;

    - i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
    - il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;
    - il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
    - l’eventuale coinvolgimento nel percorso formativo di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
    - se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.
  • individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all’interno dei processi di innovazione che consentono l’accesso al Fondo.

 

ACCESSO AL FONDO

I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le seguenti tipologie di intervento:

  • SISTEMI FORMATIVI, ossia sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti “Big Player”. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una “Big Player” in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024.
    Nell’ambito del raggruppamento, solo una grande impresa può essere identificata come capofila.
    Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
    Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento si Sistema Formativo è fissato in € 12 milioni.
    Il sistema Formativo non deve necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazioni di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
  • FILIERE FORMATIVE, ossia sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
  • SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in € 2 milioni per datore di lavoro.

Ai fini dell’approvazione delle singole istanze di contributo il Ministero del lavoro richiede alle regioni territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione di tali enti.

Decorsi 10 giorni di calendario dalla data della richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. La richiesta è rivolta alla regione nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.

 

PROCESSI DI INNOVAZIONE E DI INVESTIMENTO CHE CARATTERIZZANO IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELL’ACCESSO AL FONDO

Al fine della presentazione dell’istanza di contributo i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali, i fabbisogni di intervento di accrescimento delle competenze dei lavoratori - nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto - nei seguenti ambiti:

a) Sistemi tecnologici e digitali;

b) Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;

c) Sostenibilità ed impatto ambientale;

d) Economia circolare;

e) Transizione ecologica;

f) Efficientamento energetico;

g) Welfare aziendale e benessere organizzativo.

L’aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)”.

Al fine della presentazione dell’istanza di contributo, tra le intese con le parti sindacali possono rientrare anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1, co. 478 L. n. 234/2021.

 

DOTAZIONE DEL FONDO

Per questa edizione, la dotazione del Fondo ammonta ad € 731 milioni così ripartiti per tipologia di intervento:

  • 25% SISTEMI FORMATIVI;
  • 25% FILIERE FORMATIVE;
  • 50% SINGOLI DATORI DI LAVORO.

 

ONERI FINANZIABILI

Il Fondo Nuove Competenze finanzia:

  • il 60% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione. La retribuzione oraria;
  • il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione (inclusivi della quota a carico del lavoratore) al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di FNC.

Per le tipologie di intervento “SISTEMI FORMATIVI” e “FILIERE FORMATIVE” la quota di finanziabile è pari all’80% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione.

Per i lavoratori assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione - che precedentemente all’assunzione fossero disoccupati da almeno 12 mesi - la quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello) successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione, la quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione. Le ore di formazione finanziate non possono coincidere con quelle di formazione interna così come identificata dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.

Nel caso in cui il richiesto accordo sindacale di rimodulazione dell’orario preveda la partecipazione al progetto formativo sia di lavoratori già in forza che di disoccupati preselezionati dall’impresa, qualora almeno il 70% di questi ultimi sia assunto con contratto di apprendistato ovvero a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo pari a € 800,00 per ogni disoccupato assunto, che sarà conguagliato nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori (già assunti) partecipanti al progetto formativo.

 

PROGETTI FORMATIVI

L’aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al FNC è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Il progetto formativo deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e della personalizzazione dell’intervento formativo e prevedere, in esito al percorso formativo stesso, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante “Disposizione per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e del decreto del Ministero del lavoro n. 115/2024.

Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro (termine perentorio).

La formazione può essere erogata con le seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale (Fondimpresa), da un ente titolato ai sensi del D.L. n. 13/2013 o da un ente accreditato alla formazione professionale dalle Regioni e Province autonome, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento;
  • per i datori di lavoro che partecipano senza un Fondo Paritetico Interprofessionale, nel caso in cui l’attività di formazione non possa essere oggetto di finanziamento attraverso contributi diversi da quelli oggetto di trattazione, anche a voucher, da un ente titolato ai sensi del D.L. n. 13/2013 o da un ente accreditato alla formazione professionale dalle Regioni e Province autonome, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza, nel rispetto dei requisiti di cui all’art.8, co.2 del decreto del Ministero del lavoro n. 115/2024.
    Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare al FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
    - il datore di lavoro non aderisce ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del decreto in esame (3 dicembre 2024) ovvero, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell’istanza;
    - il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all’attuazione deli interventi del FNC;
    - il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.

La formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione al contributo sull’avviso FNC.

L’attività di formazione per i datori di lavoro che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dal FNC, anche attraverso voucher. In questo caso i Fondi Paritetici Interprofessionali che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del FNC devono darne apposita comunicazione al Ministero del lavoro.

L’attività di formazione per i datori di lavoro senza un Fondo Paritetico Interprofessionale può essere finanziata con contributi diversi, anche a voucher.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025.

Per approfondire quanto sopra sintetizzato si rimanda all’Avviso Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni al decreto ministeriale, alle slide di presentazione della terza edizione del FNC e, per quanto attiene alla documentazione disponibile, alla pagina dedicata del portale “Amministrazione Trasparente”.


Referenti

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