Mera fornitura di materiale (calcestruzzo) in cantiere: redazione del POS non dovuta - Nuovo chiarimento dell’ispettorato Nazionale del Lavoro

Forniti nuovi chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato da parte dell’INL. La nota si è resa necessaria poiché alcuni Ispettorati territoriali e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

Suggerimento n. 888/195 del 23 novembre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 530 del 28 novembre 2018, per ritornare sulla questione relativa alla fornitura di calcestruzzo in cantiere e agli adempimenti di sicurezza ad essa connessi, in particolare la richiesta di piani operativi di sicurezza (POS) formulata nei confronti delle imprese fornitrici.

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con un’apposita nota, inviata ad agosto 2020 agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

La nota si è resa necessaria poiché alcuni Ispettorati territoriali e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l'operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell'impresa esecutrice, mediante l'apposito radio-comando.

L'INL, con la nota di agosto scorso, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

La discriminante, pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell'impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell'impresa esecutrice.

Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", approvata nel 2011 dal ministero del Lavoro, richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

Tale riunione è auspicabile venga promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.

 


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