Legge regionale di semplificazione 2016: modifiche alla l.r. 12/2005

Approvata la nuova legge regionale di semplificazione 2016 recante alcune disposizioni a modifica della legge regionale per il governo del territorio.

Suggerimento n.285/84 del 15 giugno 2016


Nella seduta del 17 maggio scorso, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante la Legge di semplificazione 2016”, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2016, che contiene alcune disposizioni di semplificazione riguardanti la disciplina di governo del territorio.

Si riportano di seguito le principali modifiche in tema di strumenti di pianificazione e procedure edilizie, previste dal provvedimento regionale, vigente dal 31 maggio 2016.

Pianificazione

Approvazione dei piani attuativi

La l.r. 14/2016 ha apportato una modifica per l’approvazione dei piani attuativi che Assimpredil, in collaborazione con Ance Lombardia, aveva già segnalato, nelle diverse fasi di revisione dei provvedimenti regionali, in cui è stata dedicata particolare attenzione alla disciplina del governo del territorio. Per semplificare la procedura di approvazione dei piani attuativi conformi al Piano di Governo del Territorio (PGT), era stata presentata nel 2012 una proposta a modifica della l.r. 12/2005, recepita con la l.r. 4/2012, con cui è stata prevista l’adozione in capo alla Giunta per i Comuni in cui era stato riscontrato un maggior aggravio procedurale (di oltre 15.000 abitanti). Per i piani attuativi dei restanti Comuni, fino a 15.000 abitanti, l’adozione era rimasta di competenza del Consiglio Comunale.

Con la l.r. 14/2016 è stata estesa l’adozione e l’approvazione alla Giunta Comunale per i piani attuativi conformi al Piano di Governo del Territorio per tutti i Comuni, compresi quelli con popolazione fino ai 15.000 abitanti.

Un’ulteriore importante semplificazione recata dalla legge consiste nello stabilire che, all’interno del tessuto urbano consolidato, l’attuazione delle previsioni urbanistiche conformi al PGT possa avvenire, tranne che per gli interventi di nuova costruzione, mediante il ricorso al permesso di costruire convenzionato in alternativa al piano attuativo. Resta comunque salva la facoltà di procedere con piano attuativo, in luogo del permesso di costruire convenzionato.

Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d’Area

In base all’art. 22 della l.r. 12/2005, sono approvate con delibera della Giunta Regionale le modifiche di adeguamento degli elaborati del Piano Territoriale Regionale (PTR) relativi all’avanzamento dei progetti per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie e di potenziamento e di adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo. Questa procedura semplificata non può essere utilizzata qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR.

È stata introdotta una procedura semplificata per l’aggiornamento dei Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), che è approvato con delibera della Giunta Regionale, previa verifica della compatibilità rispetto agli obiettivi del piano. Oltre che per la correzione di errori materiali, le nuove procedure interessano modifiche, con conseguente aggiornamento cartografico, derivanti da avanzamenti o varianti progettuali, relativi a infrastrutture recepite dal PTRA stesso.

PGT approvati da un commissario ad acta regionale

È previsto, sulla base della modifica apportata all’art. 25 bis della l.r. 12/2005 che, a seguito dell’approvazione definitiva del PGT operata da un commissario ad acta di nomina regionale, la pubblicazione sul BURL (da cui deriva l’efficacia del Piano) sia disposta direttamente dall’ufficio della competente struttura della Giunta regionale.

Sistema informativo territoriale: database topografico

A modifica dell’articolo 3 della l.r. 12/2005, è disposto l’adeguamento della base cartografica del SIT regionale alla normativa statale di riferimento, di cui al D.P.C.M. 10 novembre 2011.

L’obbligatorietà dell’utilizzo del database topografico (DBT) consente di uniformare le basi geografiche del territorio regionale. I vantaggi, in termini di semplificazione, che si otterranno dal rendere obbligatorio l’utilizzo del database topografico sono sintetizzabili in:

- uniformità dei capitolati d’appalto per la realizzazione della cartografia;

- facilitazione nella realizzazione di applicativi per l’utilizzo della cartografia;

- semplificazione nel riuso delle informazioni geografiche da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nell’acquisizione automatica da parte di Regione Lombardia delle banche dati locali, con la produzione e l’aggiornamento del database topografico regionale.

Programmazione negoziata regionale

È modificata la disciplina degli Accordi di Programma di cui all’art. 6 della l.r. 2/2003.

L’articolo stabilisce che la verifica di compatibilità dell’accordo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è resa dalla Provincia o dalla Città Metropolitana al Comitato per l’Accordo di Programma, in coordinamento con le altre procedure necessarie, tra cui la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.

La nuova norma dispone che, nel caso in cui la Provincia (o la Città Metropolitana) partecipi all’Accordo, la verifica provinciale di compatibilità sia resa in sede di segreteria tecnica, ferma restando l’espressione politica finale in Consiglio Provinciale sull’approvazione della Proposta di Accordo.

Procedure edilizie

Legge regionale per la difesa del suolo

Come segnalato da Ance Lombardia agli uffici regionali, con la legge regionale di semplificazione 2016 è stata modificata la legge regionale per la difesa del suolo 4/2016 che, aggiungendo l’art. 58 bis alla l.r. 12/2005, assoggettava al rispetto dei principi di invarianza idraulica ed idrologica gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo.

Con la attuale modifica introdotta è stato stabilito che tali principi devono essere rispettati esclusivamente nel caso di realizzazione degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica.

Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

La Regione Lombardia è intervenuta sulle competenze al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, modificando l’art. 80 della l.r. 12/2005, stabilendo che le funzioni amministrative comunali relative agli interventi e alle opere che comportino la trasformazione del bosco sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni ove non presenti comunità montane, nonché dalla Città Metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori.

In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l’ente competente rilascia un unico provvedimento paesaggistico, dando conto distintamente degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

Sportello unico telematico per l’edilizia

È ridefinito l’art. 32 della l.r. 12/2005, stabilendo che l’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia sia disciplinata sulla base della legge statale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 380/2001.

È mantenuta la possibilità per i Comuni di svolgere, attraverso un'unica struttura, sia le funzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia che dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

È altresì inserita la promozione dell’utilizzo di sistemi informatici e digitali per la gestione delle pratiche.


Referenti

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Tags: Edilizia