Legge di Stabilità 2016 - Pacchetto casa: chiarimenti ministeriali

L’Agenzia delle Entrate ufficializza alcuni chiarimenti anticipati in occasione dell’incontro con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Importante | Suggerimento n.185/26 del 15 aprile 2016


Come è noto la Legge di Stabilità 2016 (Suggerimento n. 14/1 dell’11 gennaio 2016) ha introdotto alcuni strumenti volti ad incentivare il settore immobiliare.

Con circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto alcune precisazioni, che si riportano di seguito, già fornite in occasione di Telefisco 2016.

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

  • Credito di imposta per l’acquisto della nuova abitazione

In merito all’attribuzione del credito di imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.

A tale proposito, gli uffici finanziari hanno precisato che il credito di imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. In sede di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa” il contribuente potrà quindi fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.

  • Nuovo acquisto assoggettabile ad Iva

La modifica, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede la possibilità per l’acquirente di fruire delle agevolazioni “prima casa” anche al riacquisto di una nuova abitazione a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto, si applica anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia soggetto ad Iva (aliquota 4 per cento).

  • Nuovo acquisto a titolo gratuito

L’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato con l’impegno a rivendere quello preposseduto può essere effettuato anche a titolo gratuito (per donazione o successione).

Nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.

  • Vendita dell’abitazione preposseduta

La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

Per gli atti conclusi prima di tale data non può, dunque, essere richiesto il richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizione né può essere riconosciuto un credito di imposta.

DETRAZIONE IRPEF 50% DELL’IVA PAGATA PER ACQUISTO ABITAZIONI GREEN

Gli uffici finanziari precisano che, ai fini della detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva dovuta in relazione all’acquisto, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016 (c.d. principio di cassa) e che l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2016: pertanto, l’Iva in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile.

E’ inoltre precisato che la detrazione Irpef è riconosciuta:

- indipendentemente dalla data di fine lavori dell’immobile;

- anche nel caso di vendita con Iva per esercizio dell’opzione da parte dell’impresa costruttrice essendo trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori;

- anche qualora l’impresa costruttrice cedente abbia locato l’immobile in attesa della vendita.

 

LEASING ABITATIVO

  • Agevolazione prima casa: destinazione abitazione principale

Confermata l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1,5% per gli acquisti di abitazioni effettuati dalle società di leasing a favore di utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa”. Gli uffici finanziari precisano che tali requisiti devono sussistere in capo all’utilizzatore a prescindere dalla circostanza che, tale soggetto, destini l’immobile, oggetto del contratto di locazione finanziaria, a propria abitazione principale.

La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti “prima casa” potrà essere resa dall’utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell’atto di acquisto stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile.

  • Registrazione contratto di leasing

Nel caso in cui nel contratto di compravendita nel quale interviene anche l’utilizzatore del contratto di leasing si faccia riferimento al contratto di leasing stipulato (e non registrato), detta enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa anche per la disposizione enunciata.

 


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