Legge di Stabilità 2016 - Misure fiscali
Approvata la Legge di Stabilità per l'anno 2016.
Importante | Suggerimento n.543/58 del 23 dicembre 2015
L’aula del Senato ha approvato, in data 22 dicembre 2015, il disegno di legge, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (c.d. “Legge di Stabilità 2016”).
Si riportano di seguito, in sintesi, le principali misure fiscali, alcune delle quali di particolare interesse per il settore saranno poi approfondite singolarmente in appositi suggerimenti.
FISCALITA’ IMMOBILIARE
Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare
E’ introdotta una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva dovuta per le abitazioni di classe energetica A o B, acquistate entro il 31 dicembre 2016 dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione, che compete fino a concorrenza dell’imposta lorda, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il beneficio fiscale non è limitato alla prima casa ma riguarda ogni tipologia di immobili di tipo abitativo, a prescindere dall’aliquota Iva applicata (4%, 10%, 22%).
Leasing immobili ad uso abitazione principale
E’ introdotta la disciplina dell’istituto della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, sul piano civilistico e fiscale.
In particolare è disposto che, con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o a far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
Dal punto di vista fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro previste per le società di leasing, si segnala la deducibilità ai fini Irpef nella misura del 19% di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria per abitazione principale ed in particolare:
- dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore ad euro 8.000 all’anno;
- del prezzo di riscatto dell’abitazione per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, l’importo massimo detraibile ai fini Irpef è dimezzato (4.000 euro per i canoni e 10.000 per il prezzo di riscatto).
Tali agevolazioni sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2020.
Agevolazione imposta di registro prima casa
E’ estesa la possibilità anche per chi al momento del rogito possiede un altro immobile, di usufruire dell’imposta di registro nella misura del 2% prevista per l’acquisto della prima casa, a condizione che il precedente immobile venga alienato entro un anno dalla data dell’atto.
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata
Con una norma di interpretazione autentica, è chiarito che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari) indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Imposta registro trasferimento terreni
E’ innalzata dal 12% al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
BONUS FISCALI
Ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e risparmio energetico
Confermate anche per il 2016 le attuali misure potenziate pari al:
- 50% per interventi di ristrutturazioni edilizie (con limite di spesa pari ad euro 96.000) e bonus mobili (con limite di spesa pari ad euro 10.000);
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica inclusi quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
Con riferimento al bonus mobili è previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili, nel 2016, con un limite di spesa pari a 16.000 euro.
FISCALITA’ LOCALE
IMU/TASI abitazione principale
Introdotte alcune novità in materia di Imu/Tasi per l’abitazione principale che si riportano di seguito:
- l’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI, sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle di lusso, è effettuato dal proprietario nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell’anno 2015. In caso di assenza di indicazione di tale misura nel predetto regolamento, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%;
- è ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
- è sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti;
- è ferma la possibilità per i Comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati.
TASI “immobili merce”
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”) viene previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di una aliquota ridotta per la TASI pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.
IMU terreni agricoli
Dal 1° gennaio 2016 è eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
TARI
Prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Fiscalità locale – altre novità
- E’ prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato.
- Si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.
- Si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
REDDITO DI IMPRESA
“Superammortamento” per i nuovi macchinari strumentali
Per i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni è introdotto un incentivo per l’acquisto di beni strumentali nuovi anche in leasing effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Il beneficio consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo di acquisto del bene (il 140% invece del 100%).
Rivalutazione beni di impresa
Reintrodotta per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni di impresa strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per gli altri beni.
Gli effetti fiscali decorrono dal 2018. Sono però espressamente esclusi gli “immobili merce” delle imprese di costruzione.
Aliquota Ires
L’aliquota Ires, attualmente del 27,5%, diminuirà al 24% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Estromissione beni imprese individuali
Gli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura, possono optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 2016, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 maggio 2016.
Assegnazione/cessioni beni ai soci
E’ prevista un’agevolazione per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.
In particolare, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della cessione o assegnazione.
Per le suddette operazioni le aliquote dell’imposta di registro proporzionali eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Deduzioni forfetarie Irap
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono modificate le deduzioni forfetarie Irap.
Irap - nuove assunzioni
E’ estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile Irap, nel limite del 70% per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
ACCERTAMENTI E CARTELLE ESATTORIALI
Compensazione cartelle esattoriali
Si estendono anche al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Accertamenti fiscali – Termini
E’ modificata la disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva. In particolare sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Rateazione debiti tributari
E’ consentito ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute in seguito ad accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.
REDDITO LAVORO DIPENDENTE
Imposta sostitutiva incremento produttività
Con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 € nell’anno precedente è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali entro il limite di importo complessivo di 2.000 € per i premi di risultato corrisposti a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative.
Detrazioni redditi di pensione
Sono innalzate le detrazioni dall’imposta lorda Irpef spettanti ai redditi di pensione, a partire dal 2016 per i soggetti di età inferiore a 75 anni e partire dal 2017 per i soggetti di età pari o superiori a 75 anni
ALTRE MISURE
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
E’ riaperto il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2016, in società non quotate possedute da persone fisiche non esercenti attività commerciali.
Il beneficio è condizionato alla redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2016 ed al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8%.
Estensione meccanismo reverse charge per le imprese consorziate
Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment). L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE.
Regime agevolato professionisti e piccole imprese
Si rivede il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. In particolare:
- viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro;
- viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
- si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n.190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge. Dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre - per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività – la soglia è aumentata di 15.000 euro.
Imposta comunale sulla pubblicità
Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.