Legge di stabilità 2016 - Lavoro dipendente

Sintesi delle novità in tema di lavoro dipendente e dichiarazioni fiscali.

Importante | Suggerimento n.33/6 del 15 gennaio 2016


La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. “Legge di stabilità 2016” (G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. Ordinario n. 70), in vigore dal 1° gennaio 2016, è intervenuta in tema di compilazione della Certificazione Unica, controlli preventivi sui modelli 730, nonché sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando, in tale ambito, rilevanti modifiche ed ampliando il novero delle erogazioni aventi finalità sociali, educative ed assistenziali che non concorrono a formare reddito in capo al dipendente.

WELFARE AZIENDALE

Al fine di favorire il welfare aziendale, dal 1° gennaio 2016 è stabilito che sono escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente assoggettato ad Irpef:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendali ed offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; pertanto, è specificato che  le predette erogazioni potranno essere riconosciute dal datore di lavoro volontariamente o in base ad accordi contrattuali;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (nella precedente formulazione si faceva riferimento solo alle colonie climatiche) e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

La norma agevola dunque tutti i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare compresi i relativi servizi integrativi (esempio scuola-bus) e di mensa.

  • le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro potrà avvenire anche mediante documenti, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

CERTIFICAZIONE UNICA

La certificazione Unica, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, è implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.

In particolare, è disposto che dovranno essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi ed assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata.

MODELLO 730 - CONTROLLI PREVENTIVI AGENZIA DELLE ENTRATE

E’ abrogata, con effetto a decorrere dal modello 730/2016, la disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2014 che prevedeva controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore ad euro 4.000 anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni.

E’ ora disposto che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modelli 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

      a) presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale;

      b) modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  •    presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia,
  •    ovvero determinano un rimborso di importo superiore ad euro 4.000.

In tali casi, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione se questa è successiva a detto termine.

 

 


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